Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47789 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47789 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Corrada Daniele, nato a Vizzolo Predabissi il 25/9/1980
avverso la sentenza 28/2/2013 della Corte d’appello di Milano, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Emanuele Occhipinti, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 28/2/2013, la Corte di appello di Milano,

confermava la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Lodi, in data
11/4/2012, che aveva condannato Corrada Daniele alla pena di anni quattro
di reclusione ed €. 400,00 di multa per il reato di estorsione continuata in
concorso.

Data Udienza: 19/11/2015

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto ed equa la pena
inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando

cinque motivi di gravame con i quali

deduce:
3.1

Violazione dell’art. 178, lett. C), cod. proc. pen. per omessa notifica

all’imputato del decreto che dispone il giudizio d’appello. In proposito si
duole che la notifica sia stata effettuata via fax al difensore di fiducia, pur
non avendo l’imputato mai eletto domicilio presso il proprio difensore.
3.2

Vizio della motivazione in ordine al controllo della credibilità delle

dichiarazioni della persona offesa. Al riguardo si duole che i giudici del
merito non abbiano tenuto conto del fatto che la persona offesa, Sozio Yuri,
in data 25/10/2010 aveva rimesso la querela, dimostrando con tale
comportamento l’inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie.
3.3

Vizio della motivazione in relazione a punti decisivi della sentenza,

dolendosi che la Corte non abbia colto le contraddizioni fra il narrato della
persona offesa e le dichiarazioni del testimone Stoliarov Dimitrov.
3.4

Violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”

3.5

Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta

sussistenza delle più persone riunite.
3.6

Successivamente il difensore ha depositato una memoria con motivi

aggiunti allegando sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, emessa in data
16/6/2015, con la quale sono stati assolti, per non aver commesso il fatto,
i due coimputati Celotto Massimo e Celotto Catello Alessando, concorrenti
nel medesimo reato, i quali avevano optato per il rito ordinario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2

3.

2.

Per quanto riguarda il primo motivo in punto di nullità della notifica

all’imputato eseguita presso il difensore di fiducia non domiciliatario, la
censura è infondata. Infatti, secondo la puntuale previsione dell’art. 157
c.p.p., comma 8 bis, nel testo attualmente vigente, successivamente alla
esecuzione della prima notificazione al solo imputato non detenuto, i
successivi atti del processo sono portati alla sua conoscenza, laddove vi si
stata una nomina di difensore di fiducia, tramite la notificazione degli stessi

Questi, a sua volta, ove non intenda accettare la responsabilità deontologica
che, in ragione dell’esistenza del rapporto fiduciario col destinatario
dell’atto, gli deriverebbe da siffatta modalità di notificazione degli atti
all’imputato, potrà, con dichiarazione che, per produrre effetti, deve
intervenire, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, o
contestualmente all’atto di nomina ovvero, con comunicazione diretta
all’autorità procedente, subito dopo tale nomina, ma sempre prima della
notificazione di un atto (così, ex multis, Corte di cassazione, Sezione 1
penale, 12 aprile 2013 n. 16615), informare di ciò l’autorità in questione, in
tal modo impedendo l’operatività di detta disposizione, e ripristinando,
pertanto, le ordinarie modalità notificatorie.

3.

In punto di diritto la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che,

in tema di notificazioni, è valida la notifica del decreto di citazione in
secondo grado effettuata presso il difensore di fiducia, qualora gli atti
precedenti, per motivi diversi dalla mancata accettazione da parte del
difensore o dalla esistenza di una espressa elezione di domicilio, siano stati
notificati presso il domicilio dell’imputato anziché nelle forme di cui all’art.
157, comma 8-bis, cod. proc. pen.(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12950 del
28/10/2014 Ud. (dep. 26/03/2015) Rv. 262990).
Nel caso di specie, il difensore di fiducia, avv. Emanuele Occhipinti, non ha
neppure allegato di aver comunicato all’autorità giudiziaria procedente di
non accettare la responsabilità deontologica attribuitagli dall’art. 157,
comma 8 bis cod. proc. pen. Pertanto la notifica del decreto di citazione a
giudizio in appello effettuata nelle mani del difensore di fiducia deve
ritenersi perfettamente valida.

4.

Nel merito il ricorrente sostanzialmente contesta, con il secondo e

terzo motivo, l’attendibilità delle dichiarazioni a suo carico rilasciate dalla

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mediante consegna al predetto difensore.

persona offesa Sozio Yuri e richiama in proposito la sentenza del Tribunale
di Lodi che, all’esito di giudizio svolto con rito ordinario, ha assolto Celotto
Massimo Pasquale e Celotto Catello Alessandro dal reato di estorsione
continuata in concorso con il Corrada, ai sensi dell’art. 530 cpv. Le
conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di Lodi sono fondate su un giudizio
di complessiva inattendibilità della testimonianza della persona offesa.

Orbene, poiché l’ordinamento processuale contempla la possibilità di

“spacchettare” un processo in cui la stessa imputazione viene contestata a
più persone in concorso a seconda del rito che gli imputati liberamente
scelgono, rientra nella fisiologia del sistema che il giudizio espletato con un
rito speciale (nella specie l’abbreviato) possa portare a conclusioni differenti
rispetto al giudizio espletato con il rito ordinario. Ciò sia perché – di norma
– è differente il compendio probatorio utilizzato nell’uno e nell’altro rito, sia
perché il principio del libero convincimento del giudice può comportare una
differente valutazione delle prove (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29517 del
17/06/2015 Ud. (dep. 10/07/2015) Rv. 264422).

6.

Del resto, alla luce della giurisprudenza elaborata in tema di

revisione, è assodato che il concetto di inconciliabilità fra sentenze
irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non
deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due
sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti
storici su cui queste ultime si fondano. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20029 del
27/02/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259449).

7.

Nel caso di specie non sussiste alcuna incompatibilità fra la sentenza

del Tribunale di Lodi (che, peraltro, non risulta passata in giudicato) che ha
assolto, all’esito di giudizio ordinario, i coimputati Celotto Massimo e Celotto
Catello Alessandro, e la sentenza del Gup di Lodi, confermata dalla Corte
d’appello di Milano, che ha dichiarato Corrada Daniele colpevole del reato a
lui ascritto in concorso con i Celotto. Infatti il Tribunale di Lodi non ha
accertato alcun fatto storico incompatibile con quanto accertato nel
procedimento a carico del Corrada, poiché la divergenza delle conclusioni è
fondata esclusivamente su un diverso apprezzamento delle prove, non
avendo il Tribunale di Lodi ritenuto le dichiarazioni accusatorie della persona
offesa sufficienti per pervenire ad un giudizio di colpevolezza dei coimputati.

4

5.

8.

Nel procedimento svoltosi con rito abbreviato a carico del Corrada, i

giudici del merito sono pervenuti a differenti conclusioni sulla base di una
valutazione di merito fondata su una motivazione congrua, priva di vizi
logico-giuridici rispetto alla quale non sarebbe ammissibile un intervento di
questa Corte in sovrapposizione argomentativa. In particolare la Corte
d’appello ha preso in considerazione le principali obiezioni della difesa e le
L

ha confutate, respingendole con motivazione specifica che resiste alle

9.

In proposito, con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte

territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla credibilità della persona
offesa ed ha valutato anche la circostanza relativa al ritiro della querela,
confutando le censure dell’appellante, e legittimamente interpretandola
come espressione della effettiva intimidazione cui la parte offesa era
sottoposta.

10.

Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il terzo motivo

con il quale il ricorrente si duole della mancata valutazione delle
contraddizioni emergenti fra le dichiarazioni del teste Stolyarov ed il narrato
della persona offesa in ordine alle circostanze che hanno visto il Sozio salire
ed allontanarsi y un furgone bianco con due accompagnatori rimasti
sconosciuti. La Corte d’appello ha preso in considerazione le dichiarazioni
del teste Stolyarov e le ha considerate veritiere. Tali dichiarazioni, anche se
contraddicono la tesi del prelievo forzato, poiché non riferiscono di un
atteggiamento minaccioso da parte di due sconosciuti, tuttavia confermano
nell’essenziale il racconto della vittima, vale a dire che costui è stato
prelevato da due sconosciuti e dopo una quindicina di minuti ha fatto una
telefonata con richiesta d’aiuto all’amico, che l’ha reincontrato con il volto
tumefatto e con difficoltà nella deambulazione. Questa circostanza conferma
in maniera inequivocabile il narrato della vittima che aveva riferito di aver
subito un pestaggio. Le censure del ricorrente non scalfiscono la solidità
della motivazione e tendono a provocare una rivalutazione delle emergenze
processuali inammissibile in questa sede.

11.

Alla luce di quanto sopra, deve essere respinto anche il quarto

motivo in punto di violazione del principio dellmoltre ogni ragionevole
dubbio”. Le conclusioni a cui è giunta la Corte territoriale sono fondate su

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critiche della difesa ricorrente.

un percorso argonnentativo privo di vizi logico giuridici, coerente con i
principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in punto di
controllo di affidabilità delle dichiarazioni delle persone offese, e, pertanto,
giustificano pienamente l’affermazione delle penale responsabilità del
Corrada per il reato a luì ascritto.

12.

Infine deve essere respinto anche il quinto motivo poiché la

riunite si risolve in una censura in fatto, inammissibile in questa sede.

13.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 19 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

contestazione in punto di sussistenza dell’aggravante delle più persone

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