Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47785 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47785 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Silecchia Domenico, nato a Bari il 19/1/1985
avverso la sentenza 1/10/2013 della Corte d’appello di Bari, III sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 1/10/2013, la Corte di appello di Bari,

confermava la sentenza del

Gup presso il Tribunale di Bari, in data

1/10/2013, che aveva condannato Silecchia Domenico alla pena di anni due,
mesi sei di reclusione ed C. 600,00 di multa per il reato di rapina aggravata.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale

1

Data Udienza: 19/11/2015

responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritti ed equa la pena
inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità,
eccependo che, avendo nella fattispecie il P.M. espresso consenso alla

accedere al rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Il ricorrente si è limitato a riproporre in modo confuso delle doglianze

in rito che sono state già esaminate e rigettate dalla Corte d’appello con
motivazione congrua e priva di vizi logico giuridici. In particolare la Corte ha
osservato:
<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA