Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47781 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47781 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• D’URSO Vincenzo, nato a Napoli il giorno 2/1/1952
avverso la sentenza n. 1489 in data 12/3/2013 della Corte di Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola FILIPPI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/3/2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la
sentenza in data 6/12/2011 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di
Marano – con la quale D’URSO Vincenzo era stato dichiarato colpevole del reato
di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva.
Il fatto risulta accertato in Napoli in data 4/4/2011 ed all’imputato è contestata
la recidiva reiterata e specifica.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo:
1. Nullità dell’ordinanza emessa all’udienza del 12/3/2013.
Evidenzia al riguardo il difensore dell’imputato che poiché gli erano stati
recapitati due diversi decreti di citazione recanti due diverse date di celebrazione

Data Udienza: 19/11/2015

del procedimento innanzi alla Corte di Appello egli era comparso all’udienza del
12/3/2013 chiedendo un rinvio che però gli è stato negato.
Per tale ragione il difensore non avrebbe avuto la possibilità di approfondire
adeguatamente lo studio dell’incarto processuale con conseguente nullità
dell’ordinanza impugnata.
2. Violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 648 cod.
pen.

dell’ipotesi attenuata di cui al comma 2 dell’art. 648 cod. pen. alla luce del fatto
che non fu compiuto alcun accertamento finalizzato ad accertare la funzionalità
del veicolo trovato nella disponibilità dell’imputato. La Corte di Appello non
avrebbe tenuto conto in motivazione del modello dell’autovettura o della data
della sua immatricolazione così maturando un errato convincimento in ordine alle
condizioni del mezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Se, infatti, risponde a verità la circostanza che al difensore dell’imputato furono
notificati diversi avvisi di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di Appello, è
altrettanto vero, come si è dato atto nell’ordinanza impugnata, che il difensore fu
reso pienamente edotto della celebrazione dell’udienza del 12/3/2013 “come da
ultimo avviso per la stessa notificato il 15/2/2013”.
Del resto il predetto difensore è regolarmente comparso alla predetta udienza e,
quindi, francamente non si comprende di cosa abbia a dolersi se non per il
mancato asserito approfondimento dell’incartamento processuale (peraltro di
estrema semplicità e caratterizzato dal fatto che neppure in contestazione era la
penale responsabilità dell’imputato), situazione che all’evidenza solo a lui stesso
può essere addebitata.
E’ quindi assolutamente corretta l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello
all’udienza del 12/3/2013.
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
L’accertamento della perfetta funzionalità dell’autovettura di provenienza illecita
trovata in possesso dell’imputato è un accertamento di fatto che non può essere
sottoposto a questa Corte di legittimità.
Del resto assolutamente apodittiche sono le affermazioni al riguardo contenute
nel ricorso nel quale si lamenta una carenza motivazionale della sentenza
impugnata assumendo circostanze quali la datazione dell’autovettura o la

2

Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del mancato riconoscimento

imperfetta funzionalità della stessa senza che sia fornito a questa Corte alcun
elemento al riguardo nonché senza dimostrare che comunque specifici elementi
in tal senso furono sottoposti all’attenzione dei giudici del merito.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2015.

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C

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