Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4778 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4778 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLAGIELLO GIANNI N. IL 30/09/1962
avverso la sentenza n. 25/2011 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

45044/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza.. Sostiene l’illogicità della motivazione in punto di
responsabilità,di mancata concessione delle attenuanti generiche e di
determinazione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti.
Del tutto generiche sono le censure circa la ritenuta responsabilità, prive di ogni
specificazione e concretezza.
Le censure che attengono al trattamento sanzionatorio sono altrettanto inammissibili
perché riguardano l’esercizio del potere discrezionale che compete al giudice in punto
di valutazione delle circostanze e dosimetria della pena, qui correttamente esercitato
valorizzando l’esistenza di precedenti penali e l’assenza di positivi elementi di
apprezzamento a sostegno della richiesta delle generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2014

La Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado con la
quale Flagiello Gianni è stato ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione
da sostanze stupefacenti.

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