Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47777 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 47777 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SUPINO Aristide, nato a Nocera Inferiore il giorno 3/12/1932;
ACCARINO Carla, nata a Cava dei Tirreni il giorno 30/1/1937;

avverso la sentenza n. 2283/2013 in data 4/10/2013 della Corte di Appello di
Salerno;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paola FILIPPI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle parti civili SIANO Gianfranco e MANZI Carolina, Avv.
Michele ALFANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o la sua
inammissibilità, depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali ha
chiesto la liquidazione;
udito il difensore degli imputati, Avv. Andrea RUGGIERO in sostituzione dell’Avv.
Agostino DE CARO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4/10/2013 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Amalfi in data
1/3/2010, dichiarava SUPINO Aristide e ACCARINO Carla colpevoli del contestato
reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen. e li condannava a pena ritenuta di
giustizia oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno
da liquidarsi in separata sede a favore delle costituite parti civili.

Data Udienza: 19/11/2015

Agli imputati si contesta di avere occupato abusivamente la proprietà delle sopra
indicate persone offese costituite parti civili per una superficie complessiva di
mq. 1 mediante una scala in ferro ed un cancello in ferro ed il reato risulta
accertato in Ravello il 28/7/1998.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati,
deducendo:
1. Violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o

di cui all’art. 633 cod. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che il reato de quo non può essere
configurabile allorquando, come nel caso in esame il soggetto chiamato a
risponderne sia già in possesso del bene prima della consumazione del reato.
Cita la difesa dei ricorrenti una serie di atti dai quali si evincerebbe che i
manufatti di cui all’imputazione sarebbero stati costruiti su area già nella
disponibilità degli imputati e frutto di una controversia gestita in sede civile
all’esito della quale gli imputati venivano materialmente reimmessi nella loro
proprietà.
2.

Violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza,

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità dei ricorrenti per il reato in contestazione.
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che il Giudice di primo grado, nel
dichiarare estinto per prescrizione il reato in contestazione agli imputati aveva,
in una succinta e laconica motivazione affermato l’insussistenza di cause che
rendono evidente l’innocenza dei prevenuti così da non poter addivenire al loro
proscioglimento, con la conseguenza che la Corte di Appello nel riformare la
predetta sentenza avrebbe dovuto porre in essere una motivazione c.d.
“rafforzata” il che nel caso in esame non è avvenuto.
3. Violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea
applicazione degli artt. 129 e 158 cod. pen. in relazione alla mancata
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonché
violazione del diritto di difesa.
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che trovandoci di fronte ad un reato di
natura permanente sarebbe errato far decorrere il termine di prescrizione non
dalla formulazione dell’imputazione ma dalla pronuncia della sentenza di primo
grado.

2

erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato

A ciò si aggiunge il fatto che gli imputati si sono trovati nell’impossibilità di porre
fine alla condotta che si assume illecita atteso che in data 28/7/1998 sono stati
apposti i sigilli al manufatto da parte della Guardia di Finanza, Sezione Operativa
Navale.
4. Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale sostanziale ed in particolare dell’art. 133
cod. pen. nonché per mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione

Si duole, in sostanza, la difesa degli imputati di una quantificazione della pena in
misura prossima al massimo edittale in relazione alla lunga durata della condotta
allorquando lo stesso parametro viene utilizzato, poi, per riconoscere agli
imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Attraverso la produzione documentale effettuata in sede di ricorso la difesa dei
ricorrenti vorrebbe dimostrare che gli imputati erano già in possesso del terreno
sul quale sono stati collocati i manufatti di cui all’imputazione in epoca
antecedente alla costruzione degli stessi.
Non sfugge che quello richiesto dalla difesa degli imputati è un accertamento di
una situazione di fatto che non compete certo a questa Corte di legittimità.
Deve pertanto osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di legge, tenta
in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito
anche dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen.,
lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la
natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di
legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del, merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
D’altro canto la difesa non ha provato di avere sottoposto la documentazione
allegata agli atti di ricorso ai Giudici del merito e, a dir del vero, neppure

3

sotto lo stesso profilo.

asserisce che gli stessi abbiano in qualche modo travisato od omesso di
considerare la stessa.
2. Manifestamente infondato è, poi, anche il secondo motivo di ricorso.
Non sfugge che la sentenza di primo grado nel dichiarare prescritto il reato in
contestazione agli imputati abbia laconicamente affermato l’insussistenza di
diverse e più favorevoli cause di proscioglimento degli stessi ex art. 129 cod.
proc. pen.

della vicenda processuale dal ricorso del Procuratore Generale di Salerno ha
“ribaltato” la decisione del Giudice di primo grado limitatamente al profilo
dell’insussistenza della causa di estinzione del reato e non certo in relazione alla
penale responsabilità degli odierni ricorrenti con riferimento alla quale il
Tribunale aveva semplicemente escluso l’evidenza dell’innocenza dei prevenuti”.
Erra, quindi, la difesa dei ricorrenti allorquando sostiene che nel caso in esame
sarebbe stata necessaria una motivazione c.d. “rafforzata” da parte della Corte
di Appello per contrastare una decisione del Tribunale che non si poneva certo in
contrasto sotto il profilo del merito con quella poi adottata dai Giudici distrettuali.
Per il resto non può non rilevarsi come la sentenza della Corte di Appello di
Salerno risulta motivata in maniera congrua, non manifestamente illogica e
tantorneno contraddittoria.
3. Manifestamente infondato è, poi, anche il terzo motivo di ricorso.
Correttamente ha rilevato la Corte di Appello che il reato in contestazione agli
imputati ha natura permanente e cessa con la rimozione delle opere e la
conseguente cessazione dell’occupazione abusiva ovvero con la sentenza di
condanna.
Sotto quest’ultimo profilo ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo il quale il reato di cui all’art. 633 cod. pen. è un reato
permanente e la permanenza dello stesso è interrotta dalla sentenza di
condanna, anche se non irrevocabile (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2, sent. n.
35419 del 11/06/2010, dep. 01/10/2010, Rv. 248301).
Ne consegue che essendo intervenuta la sentenza del Giudice di prime cure in
data 1/3/2010 il reato non era prescritto alla data della pronuncia della sentenza
della Corte di Appello, né è prescritto alla data odierna.
Quanto, poi al fatto che gli imputati non sarebbero stati in grado di far cessare la
permanenza per effetto dell’apposizione da parte della Guardia di Finanza dei
sigilli sui manufatti de quibus trattasi di affermazione contenuta nel ricorso che
rimane a mero livello assertivo non essendo stato prodotto in ossequio al

4

In un simile quadro va detto che la sentenza della Corte di Appello, investita

principio dell'”autosufficienza” del ricorso per cassazione il relativo atto di
apposizione dei sigilli, né essendo stato in alcun modo documentato che gli stessi
non furono rimossi in epoca successiva né, infine, essendo stato provato che i
ricorrenti si sono attivati per richiedere la revoca del provvedimento adottato nei
confronti del bene.
4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto ed ultimo motivo di
ricorso.

ritenuto di comminare agli imputati la pena indicata in sentenza ed è appena il
caso di ricordare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la
pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv.
259142).
Non sussiste poi alcuna contraddizione motivazionale con il riconoscimento agli
imputati del beneficio della sospensione condizionale della pena che risulta
fondato su autonomi presupposti (l’età avanzata degli imputati, l’incensuratezza
del SUPINO ed una precedente condanna della ACCARINO comunque non
ostativa al beneficio).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla
rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili, la cui
liquidazione viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato, con
la precisazione che non possono essere liquidati i questa sede i richiesti
“ulteriori” danni atteso che la sentenza qui confermata aveva condannato gli
imputati al risarcimento dei danni peraltro stabilendo che gli stessi devono
essere quantificati e liquidati in separata sede e non compete certo a questa

5

La Corte di Appello ha congruamente motivato circa le ragioni per le quali ha

Corte Suprema, in difetto di qualsivoglia gravame sul punto, intervenire su detta
statuizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle costituite
parti civili come in atti, spese che liquida in complessivi C 3.000,00 oltre

Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2015.

accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA