Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4777 del 16/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4777 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO ANTONIO N. IL 16/02/1959
avverso l’ordinanza n. 174/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di ANCONA, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 16/07/2013

Ritenuto in fatto.

Con ordinanza emessa il 20 giugno 2012 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la
richiesta avanzata da Antonio Palumbo, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione alle sentenze

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Palumbo, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’omesso riconoscimento della contin_yazione in sede esecutiva, il 9°
?Mito 40.4, ou4MML cou4z t:km.41: 0 (m- AaA”- to’hico
Osserva in diritto.

ItI

ott£

Il ricorso è manifestamente infondato.
Lo stesso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle
circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L’ ordinanza
impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto delle diverse sentenze e,
all’esito della compiuta disamina delle stesse, ha, con motivazione congrua,
adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, illustrato
le ragioni di fatto — in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ostative al
riconoscimento della continuazione,

i *A….10.

e„..4Ake(c..

T – Alla dichiarazione di inammissibilita del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

pronunziate nei suoi confronti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA