Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4777 del 06/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4777 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OGLINO PIETRO ANGELO CESARINO N. IL 26/01/1950
avverso la sentenza n. 1468/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Oglino Pietro Angelo Cesarino in ordine al reato di
cui all’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada, ha proposto
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge con riferimento alla inutilizzabilità

tutto il consenso al prelievo da parte dell’imputato e in
relazione al mancato rispetto delle formalità di cui all’art.220
disp.att. c.p.p. in quanto al momento del prelievo il sig. Oglino
era già a tutti gli effetti soggetto indiziabile di reato.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Per quanto attiene alla asserita mancanza del consenso al
prelievo, la sentenza impugnata è sorretta da congrua e adeguata
motivazione, essendo stato evidenziato che l’esame ematico venne
effettuato presso il presidio ospedaliero di Carmagnola con il
consenso dell’odierno ricorrente.
Per quanto infine attiene alla asserita mancata applicazione
dell’art.220 disp.att. c.p.p. si rileva che nessuna eccezione
sulla mancata presenza di un difensore durante il compimento
dell’atto è stata sollevata nell’immediatezza.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

(i

dell’esito del prelievo ematico in quanto sarebbe mancato del

(
3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese

pl

processuali e al versamento della somma

di mille euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Il P

dente

Ilt9ons gli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA