Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47768 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 47768 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
WAGNE CHEIKH N. IL 01/01/1970
avverso la sentenza n. 141/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per c.,,,–9.52_)Q_
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 28/10/2015

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RITENU1I:11N FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Genova in parziale riforma
della sentenza emessa dal tribunale della medesima città in data 26 marzo
2008, appellata dell’odierno imputato Wagne Cheikh, ha dichiarato non
doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. contestato al

conseguentemente ridotto la pena a mesi cinque e giorni quindici di reclusione
ed euro 270 di multa.
Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento: giacché
la corte territoriale, pur avendo correttamente rideterminato la pena
cancellando il disposto aumento per il reato dichiarato estinto per
prescrizione, ha tuttavia omesso di sostituire la reclusione con la
corrispondente pena della libertà controllata come già peraltro
irrevocabilmente disposto del giudice di primo grado (che aveva condannato il
ricorrente alla complessiva pena di anni uno di libertà controllata dopo aver
così sostituito la pena detentiva di mesi sei di reclusione.
CONSIDERATOIN CEUTTO
Il ricorso è fondato.
Il tribunale aveva condannato l’odierno imputato alla pena di mesi sei di
reclusione ed euro 300 di multa ed aveva sostituito la pena della reclusione
con anni uno di libertà controllata. A seguito della intervenuta e dichiarata
prescrizione del delitto di cui all’art. 471k cod.pen., la corte di appello ha
ridotto la pena, stabilendola in mesi cinque e giorni quindici di reclusione,
senza tuttavia operare la conversione disposta dal tribunale.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 57, comma terzo, I. n. 689/1981, per la
determinazione della durata della pena sostitutiva un giorno di pena detentiva
equivale a due giorni di libertà controllata, deve operarsi sostituzione della
pena della reclusione di mesi cinque e giorni quindici con mesi undici di libertà
controllata.
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
sostituzione della pena della reclusione, che sostituisce con mesi 11 di libertà
controllata.
Roma, li 28.10.2015

capo C della imputazione perché estinto per prescrizione, e ha

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