Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47765 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47765 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Toufik Bensalah n. il 20/4/1989
avverso l’ordinanza n. 580/2015 pronunciata dal Tribunale della libertà
di Torino il 29/4/2015;
sentita nella camera di consiglio del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. A.
Gialanella, che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avv.to P. Asta del foro di Roma che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 13/5/2015, Toufik Bensalah ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 29/4-5/5/2015 con la quale il tribunale del riesame di Torino ha confermato il provvedimento in data 2/4/2015 del
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino applicativo della
misura della custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, in relazione alla
prospettata commissione, da parte dello stesso, di una serie di furti pluriaggra-

2. Con il proposto ricorso, il Toufik censura l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato ricorso di effettive
esigenze cautelari giustificative della misura restrittiva adottata nei relativi confronti.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice del riesame abbia affrontato in modo illogico e inadeguato il tema concernente l’effettiva concretezza e
l’attualità delle esigenze cautelari rinvenute a fondamento del provvedimento restrittivo adottato, nonché della possibile soddisfazione di dette esigenze attraverso il ricorso a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come il tribunale del riesame abbia affrontato i temi della
concretezza e dell’attualità del pericolo di reiterazione dei reati contestati al Toufik e quello relativo all’insussistenza di possibili alternative cautelari alla più grave misura restrittiva del carcere, avvalendosi di una motivazione giuridicamente
corretta, dettata nel rispetto di un’adeguata misura di coerenza logica e di congruenza argomentativa.
Al riguardo, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento di
questa corte di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il parametro
della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può
essere affidato al ricorso di elementi meramente congetturali e astratti, ma al richiamo di dati di fatto oggettivi ed effettivamente indicativi delle inclinazioni
comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da consentire di affermare
che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti
reati (Cass., Sez. 6, n. 38763/2012, Rv. 253372).
Peraltro, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità del pericolo, derivando quest’ultimo dalla riconosciuta esistenza di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, e il primo con l’esistenza di
elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa

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vati in concorso, in Torino, tra il settembre e il dicembre del 2014.

commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, Sentenza n. 28618 del 05/04/2013, Rv. 255857).
Ciò posto, va osservato come il tribunale del riesame abbia adeguatamente
impostato il tema della concretezza del pericolo di reiterazione dei reati da parte
dell’odierno ricorrente, richiamando il valore significativamente sintomatico dei
dati di fatto, oggettivi e specifici (e altresì indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato), costituiti dalla sistematicità e dalla reiterazione delle condotte delittuose commesse nel ristretto arco temporale prece-

realizzare consistenti profitti patrimoniali, avvalendosi di modalità esecutive e
tecniche di depredazione fortemente indicative del carattere non episodico od
occasionale delle condotte illecite; condotte a loro volta connotate da
un’articolata predisposizione di persone e di mezzi, da una precisa suddivisione
dei ruoli, dall’accurata scelta delle vittime e dalla dettagliata pianificazione delle
condotte di ciascuno.
Attraverso il richiamo alle intercettazioni di conversazioni riportate nel provvedimento impugnato, il tribunale del riesame ha evidenziato come le condotte
del Toufik non potessero considerarsi in alcun modo isolate, essendone emersa
la dedizione sistematica alla perpetrazione di reati contro il patrimonio con la
medesima tecnica ormai collaudata, “alla stregua di un vero e proprio lavoro”
(cfr. pag. 31 del provvedimento impugnato).
Sotto altro profilo, il giudice a quo ha sottolineato come, in sede di perquisizione, fosse stato rinvenuto, nella dimora del ricorrente, una significativa quantità di materiale evidentemente riconducibile a pregressi furti, come denaro contante in valuta estera, svariati occhiali da sole, cuffie, cellulari, telefoni, borse,
tracolle, orologi, orecchini, zaini, trolley, oltre a due passaporti e una patente algerini intestati ad altre due persone.
Il giudice del riesame ha quindi evidenziato in modo coerente come i requisiti di concretezza e di attualità della pericolosità del ricorrente si presentassero
con caratteri di evidenza e in termini sicuramente allarmanti, trattandosi della
partecipazione a un contesto collettivo metodicamente dedito alla depredazione
fraudolenta di vittime prescelte, con l’ulteriore circostanza della disponibilità,
manifestata e realizzata dal Toufik, a custodire la refurtiva acquisita nella propria
dimora.
Anche sotto il profilo dell’inesistenza di soluzioni cautelari alternative alla custodia carceraria, il tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza degli stretti rapporti intrecciati con gli altri indagati, tali da escludere la ragionevole prevedibilità di una concreta ed effettiva recisione di contatti in costanza di una misura
cautelare alternativa; e ciò a tacere della circostanza costituita dal difetto di un

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dente il suo arresto, con la partecipazione di più complici organizzati al fine di

domicilio idoneo e dalla concreta possibilità di continuare ad agevolare le condotte criminose dei correi, ove non più strettamente controllato in sede carceraria,
potendo il Toufik rendersi comodamente disponibile a custodire il frutto delle
condotte illecite altrui, come manifestamente indicato dal materiale furtivo rinvenuto in suo possesso in sede di perquisizione.
Da ultimo, il tribunale del riesame ha significativamente evidenziato come il
ricorrente fosse persona irregolare sul territorio italiano, privo di un domicilio e di
attività lavorativa lecita, nonché in possesso di una carta d’identità belga vero-

intercettate): elementi che, complessivamente considerati, inducono a ritenere
certamente concreto il rischio che il ricorrente, qualora non più ristretto, possa
lasciar perdere le proprie tracce.

4. Sulla base degli elementi sin qui indicati, deve pertanto ritenersi che il
tribunale del riesame abbia illustrato il ricorso dei requisiti della concretezza e
dell’attualità delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura cautelare
adottata nei confronti del Toufik – nonché dell’impraticabilità di alternative cautelari alla custodia carceraria – in forza di un discorso giustificativo fedele alle risultanze investigative acquisite, coerentemente elaborato e adeguato sul piano
della congruità logico-giuridica.

5. Il riscontro dell’integrale infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2015.

similmente falsa (come dichiarato dallo stesso ricorrente in una delle telefonate

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