Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47764 del 26/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47764 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Potenza
nei confronti di:
Martinelli Giovanni n. il 6/9/1940
avverso la sentenza n. 222/2013 pronunciata dal Giudice dell’udienza
preliminare presso il Tribunale di Lagonegro il 2/4/2014;
sentita nella camera di consiglio del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E.
Scardaccione, che ha richiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
Data Udienza: 26/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/4/2014 il giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Lagonegro, sulla congiunta istanza del pubblico ministero e
dell’imputato, ha applicato a Giovanni Martinelli, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la
pena di otto mesi di reclusione, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, in San Pietro al Tanagro il 29/8/2012.
Generale presso la Corte d’Appello di Potenza, rilevando come il giudice
a quo
avesse erroneamente omesso l’applicazione, a carico dell’imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista
dall’art. 222 c.d.s., senza fornire alcuna giustificazione al riguardo.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione
concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza applicativa di pena concordata, il giudice è tenuto a irrogare le sanzioni
amministrative accessorie che dalla commissione del reato conseguano di diritto,
come nel caso della sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 222
c.d.s., determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada (Cass., Sez. Un., n. 8488/1998, Rv.
210981).
Il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie
e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza
ex art.
444 c.p.p. dev’essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cass., Sez. 6, n. 3427/1998, Rv.
212333; Cass., Sez. 5, n. 7487/2002, Rv. 220929; Cass., Sez. 4, n.
12208/2003, Rv. 227910).
Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice a quo aveva ad
oggetto il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, dal cui rilievo consegue, secondo quanto stabilisce l’art. 222
c.d.s., la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il tempo ivi previsto.
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2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Avendo il giudice
a quo
integralmente omesso di provvedere
all’applicazione, a carico dell’imputato, della sanzione in esame, la sentenza impugnata dev’essere annullata in relazione a tale punto, con il conseguente rinvio
al tribunale di Lagonegro, comportando, l’applicazione in concreto dei criteri di
commisurazione dell’entità della sanzione, l’uso dei poteri discrezionali riservati
al giudice di merito.
P.Q.M.
mente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Lagonegro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2015.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitata-