Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4776 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4776 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NARDI GIANLUCA N. IL 26/01/1971
avverso la sentenza n. 139/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CONEGLIANO,
del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 06/11/2014
44804/2013
Motivi della decisione
Il Tribunale di Treviso , con la sentenza in epigrafe indicata, ha condannato De
Nardi Gianluca per il reato di cui all’art. 116 cds, accertato il 5.8.2010.
Il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione qui trasmessa dalla Corte di
appello, è inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.
E’ infatti evidente che le censure formulate sono volte ad una riconsiderazione del
potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena nella specie
correttamente esercitato e motivato con riferimento ai criteri di cui agli art. 133
cod.pen..
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 6.11.2014
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso appello lamentando la eccessività
della pena inflitta.