Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47751 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 47751 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIME ENRICO CARLO MARIA N. IL 08/02/1951
avverso la sentenza n. 6157/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

GoLcd,.9-e0

:22

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

oL

14)(cf3T,30

Data Udienza: 12/11/2015

Considerato in fatto
1. Con sentenza emessa il 14.11.2014 la Corte d’Appello di Torino confermava,
con riduzione della pena, la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Torino in data
14.2.2013 nei confronti di Aime Enrico Carlo Maria per il reato di cui agli artt. 590, commi
II, III e IV, in relazione all’art.583, comma I n.1) c.p., per avere, nella sua qualità di
responsabile tecnico e amministratore unico dell’impresa edile Architettura e Tecnologie
(AR.TE.) S.p.a., con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione

dipendente della “Il Porto Onlus” con mansioni di cuoca, lesioni personali gravi; ciò in
conseguenza della violazione di cui all’art.24 D.Igs.n.81/08, per non aver informato gli
installatori e montatori della corretta procedura di montaggio dell’attrezzatura da cucina,
nella specie di un pensile metallico, e aver omesso di attenersi alle norme di salute e
sicurezza del lavoro nonché alle istruzioni fornite dal fabbricante, non vincolando il
mobiletto pensile in modo stabile al muro, utilizzando tasselli non idonei per la tipologia e
tipo di muro, così che la dipendente, mentre era intenta ad aprire il pensile per prelevare
un pacco di pasta, veniva colpita e schiacciata dal pensile improvvisamente staccatosi dal
muro.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, la ditta
dell’Aime era stata incaricata di effettuare lavori conservativi all’interno della cucina,
ponendo in essere opere murarie e spostando dalla sua originaria collocazione il pensile,
per problemi di umidità ai muri, per poi ricollocarlo a fine lavori nella sua nuova
destinazione. Tale risistemazione avrebbe evidentemente richiesto e presupposto una
procedura di montaggio corretta e consona alle norme di salute e sicurezza del lavoro,
nonché alle istruzioni fornite dal fabbricante, vincolando il mobiletto pensile in modo
stabile e a tal fine utilizzando modalità di aggancio e tasselli idonei per tipologia ed il tipo
di muro. Invece, in base alle prove raccolte nel corso del giudizio di primo grado e di cui
si legge nella motivazione della sentenza di appello, l’imputato aveva omesso di fornire
agli operai incaricati informazioni specifiche e complete circa le modalità di esecuzione
dell’opera di fissaggio del mobile alla parete della cucina e non aveva verificato lo
svolgimento a regola d’arte di tale mansione, così che il mobile era stato fissato in
maniera inadeguata (in particolare con l’utilizzo di soli due tasselli a vite posti
all’estremità superiore in corrispondenza dei ganci propri della struttura del pensile, di
lunghezza pari a 5 cm., insufficiente per arrivare al muro) e a causa di ciò si era staccato
dal muro ed era caduto addosso alla cuoca provocandole lesioni gravi.
3. – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo
l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art.606 lett.e) per difetto, contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, la quale avrebbe del tutto travisato le risultanze processuali,
senza tenere conto che il pensile era stato riposizionato da oltre tre mesi e che l’Aime si

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato a El Armi Khadija,

era limitato ad eseguire gratuitamente nello stabile che ospita la Onlus lavori di
imbiancatura delle pareti e non di muratura.
4. All’odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Si osserva in primo luogo che nell’argomentare in ordine all’unico motivo di

della “fondatezza dei singoli argomenti utilizzati dall’appellante per minare la fondatezza
della ricostruzione degli eventi assunta dalla decisione del Tribunale”, e si denuncia il
vizio di motivazione laddove si perviene invece – nonostante tale premessa – alla
conferma della statuizione di condanna.
In realtà a pag.6 della pronuncia, la Corte affronta in via preliminare e disattende,
siccome del tutto ipotetica ed astratta, la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla
difesa – secondo cui l’evento si sarebbe verificato per un movimento incauto della
lavoratrice che, perso l’equilibrio dallo scalino su cui era salita per prelevare la pasta, si
sarebbe aggrappata al pensile per evitare la caduta, provocandone il distacco dal muro asserendo che i singoli motivi di gravame, da analizzare in seguito, andavano anch’essi
disattesi ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio.
Dunque nessuna contraddittorietà.
2. Neppure può ritenersi la motivazione della Corte di merito illogica o inesistente
o carente, in quanto la impugnata sentenza ripercorre in maniera analitica e corretta la
vicenda da cui è originata la caduta a terra della lavoratrice, pervenendo all’affermazione
della penale responsabilità dell’imputato in base alla qualifica ricoperta ed al profilo di
colpa accertato a suo carico.
Dal punto di vista soggettivo, l’Ainne era all’epoca responsabile tecnico e
amministratore unico della impresa edile AR.TE. Architettura e Tecnologie, incaricata
dalla direzione della comunità “Il Porto” di effettuare nel marzo 2008 lavori di
risanamento dell’area adibita a cucine, comprendenti la chiusura attraverso una porta in
cartongesso di una nicchia e l’imbiancamento dei locali, ove la ASL all’esito di una
precedente ispezione aveva rilevato macchie di muffa. Nel corso di tali lavori il pensile
doveva essere spostato dalla sua originaria collocazione, proprio per problemi di umidità
ai muri, per poi essere ricollocato nella sua nuova destinazione, ovviamente seguendo
una procedura di montaggio corretta e consona alle norme di salute e sicurezza del
lavoro, nonché attenendosi alle istruzioni fornite dal fabbricante che imponevano di
vincolare in modo stabile il pensile al muro utilizzando modalità di aggancio e tasselli
idonei.
Quanto alla contestata condotta colposa, la Corte di merito ha dato conto in
maniera puntuale e congrua delle risultanze della compiuta istruttoria (in particolare da iiù
i

impugnazione, si riporta un passo della sentenza in cui la Corte di merito darebbe atto

dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi, operai che avevano eseguito il
montaggio), che hanno consentito di accertare che l’Aime aveva omesso di fornire
informazioni specifiche e complete circa le modalità di esecuzione dell’opera di fissaggio
del mobile della cucina in oggetto ed aveva omesso di verificare, in prima persona o
attraverso suoi ausiliari, la corretta esecuzione dei lavori, sia in corso d’opera sia
successivamente, così che il mobile veniva fissato in maniera inadeguata (nella specie
solo con due tasselli superiori) e, a causa di ciò, si era staccato dal muro cadendo

3. Le censure del ricorrente appaiono pertanto del tutto infondate.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’Aime al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2015

Il Consigl

ensore

addosso alla El Armi, provocandole lesioni gravi.

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