Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4775 del 16/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4775 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ECHAJIRI CHERKAOUI N. IL 03/01/1976
avverso l’ordinanza n. 8/2012 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del
13/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 16/07/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 13 settembre 2012 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Rovigo, giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Echajiri Cherkaoui di applicazione della disciplina della
continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna.
A sostegno della decisione ha addotto la rilevante distanza temporale tra
i fatti giudicati e l’insufficienza della sola identica natura di essi (spaccio di
criminoso.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
l’Echajiri tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce il vizio di
violazione di legge per inosservanza dell’art. 671 cod. proc. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato al motivo
formulato, propone in realtà censura di merito non consentita nel giudizio di
legittimità, fondata su una valutazione alternativa degli elementi già
apprezzati dal decidente come non indicativi dell’unicità del disegno
criminoso.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

sostanze stupefacenti) a giustificare l’allegata identità del disegno

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