Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4774 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4774 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DESIDERA MANLIO N. IL 03/03/1973
avverso la sentenza n. 3519/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Desidera Manlio in ordine al reato di cui
all’articolo 116 comma 13 del Codice della Strada, ha proposto
appello trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione
l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione di legge con
alla dosimetria della pena ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto da difensore non abilitato perché
non iscritto all’albo degli avvocati abilitati a difendere davanti
alla Corte di Cassazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
500
a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi
di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese II processuali e al versamento della somma
di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
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riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e