Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47726 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 47726 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO FRANCESCO N. IL 09/11/1942 parte offesa nel
procedimento
c/
TROVATO CONCETTA N. IL 17/03/1965
BOTTARO SALVATORE
TARANTELLO VINCENZO
avverso il decreto n. 4168/2014 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA,
del 17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA
BASSI;
lette/ene:a le conclusioni del PG Dott. ).&
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Udit i difensor

Data Udienza: 20/10/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 17 luglio 2014, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex
art. 410 cod. proc. pen. – stante l’assenza delle prescritte condizioni di specificità
e concretezza e l’irrilevanza della testimonianza indicata quale unico atto di
investigazione suppletiva – ed ha quindi disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Trovato Concetta, Bottaro Salvatore e Tarantello
Vincenzo, dipendenti del Tribunale di Siracusa, in relazione al delitto di cui all’art.

occasione dell’accesso di quest’ultimo presso gli uffici dell’UNEP presso il
medesimo Tribunale, in data 7 dicembre 2011.
2. Ricorre avverso il provvedimento Franco Greco, assistito e difeso dall’Avv.
Pietro Amara, e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale processuale, per mancata indicazione sul
provvedimento del nominativo del magistrato che lo ha emesso;
2.2. violazione del principio del contraddittorio, per avere il giudice disposto
l’archiviazione del procedimento senza fissare l’udienza camerale prevista
dall’art. 409 cod. proc. pen., sebbene a sostegno dell’atto di opposizione fossero
stati precisati il supplemento d’indagine (segnatamente l’assunzione delle
dichiarazioni del Dott. Filippo Pennisi, Presidente di sezione del Tribunale di
Siracusa), il theme probandum, la pertinenza e la rilevanza del mezzo istruttorio
richiesto ai fini dell’esito del procedimento;
2.3.

mancanza di motivazione, in ordine alle ragioni della disposta

l’archiviazione.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott.ssa M. Giuseppina
Fodaroni ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
4. Nella memoria depositata in udienza 1’8 ottobre 2015, l’Avv. Giuseppe
Scioscia, difensore di fiducia di Francesco Greco, ha insistito affinchè il ricorso sia
accolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Palesemente destituita di fondamento è la prima doglianza con la quale il
ricorrente ha eccepito la nullità della decisione per mancata indicazione del
nominativo del Giudice persona fisica che pronunciava il decreto impugnato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, non
costituiscono causa di nullità né l’omessa indicazione, nell’intestazione dei
provvedimenti, del nome del giudice o di quello dei componenti del collegio

2

328 cod. pen. ed altri reati, commessi in danno dell’Avv. Franco Greco in

giudicante (Sez. 3, n. 34808 del 02/07/2009 – dep. 08/09/2009, Telegrafo, Rv.
244572), né l’illeggibilità della sottoscrizione apposta da parte del giudice in
calce ad una sentenza o ad altro provvedimento in maniera tale da consentire
l’individuazione del giudice (o dei giudici) persona fisica da cui la decisione
promana (Sez. 6, n. 1355 del 15/04/1998 – dep. 09/06/1998, Ferretti Rv.
211086; Sez. 5, p. 36712 del 20/04/2012 – dep. 24/09/2012, Liuzzi, Rv.
253519). Dett1 ifieern-bertti non rientrano difatti fra quelleprevistTa pena di nullità
dalla legge, segnatamente dall’art. 546 cod. proc. pen., che definisce i requisiti

relazione all’ordinanza motivata de qua, connotata da una maggiore libertà di
forma.
3.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo afferente alla

dichiarazione dell’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione
senza fissare preventivamente l’udienza ai sensi del combinato disposto degli
artt. 409 e 410 cod. proc. pen.
Ed invero, il Gip ha congruamente argomentato in merito ai presupposti per
dichiarare l’inammissibilità de plano della opposizione, dando puntualmente atto,
con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, della totale superfluità degli
elementi di prova richiesti dall’opponente. Al riguardo, il decidente ha

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evidenziato come le informazioni testimoniaassumeRID- dal Presidente del
Presidente Dott. Pennisi siano irrilevanti ai fini del giudizio in ordine alla
sussistenza dei denunciati reati, in quanto si tratta di notizie acquisite de relato
dalla persona offesa in merito alla dinamica degli occorsi. Il Gip si è dunque
mantenuto entro i confini di una delibazione di natura processuale ed astratta
sull’utilità del possibile contributo conoscitivo ed ha fornito un’adeguata
motivazione in ordine alla irrilevanza, cioè alla superfluità, dell’atto di
investigazione suppletiva richiesto dall’opponente, senza scendere nel merito
delle informazioni acquisende dal teste e dunque senza

r
a-T—i-f), una

valutazione della possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati
dall’opponente preclusa in detta sede processuale, in linea con l’insegnamento di
questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Rv.
253349).
4. Altrettanto correttamente il giudicante di merito ha rilevato come alcune
delle fattispecie incriminatrici ipotizzate non prevedono una persona offesa
privata, di tal che rispetto ad esse risulta, anche sotto tale aspetto, non
fondatamente invocata la lesione del principio del contraddittorio.
5. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, va richiamato il costante
insegnamento di questa Corte regolatrice alla stregua del quale la persona offesa
è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione
3

minimi della sentenza, di tal che, a maggior ragione, non sono necessari in

con riguardo all’unico profilo della violazione del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n.
18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834; Cass. Sez. 5, n.
8426 del 06/11/2006, P.O. in proc. De Sano e altri, Rv. 236252).
La persona offesa non è pertanto titolata a muovere censure con riguardo
alle ragioni in forza delle quali il giudice abbia stimato insussistenti i presupposti
per consentire l’ulteriore corso del procedimento e dunque non può dedurre in
sede di legittimità il difetto di motivazione del provvedimento di archiviazione in
ordine alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, come invece ha fatto il

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento
delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene
congruo determinare in 1.000,00 euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2015

ricorrente nel caso di specie.

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