Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4772 del 16/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4772 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA SALVATORE N. IL 20/12/1964
avverso la sentenza n. 62/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;

Data Udienza: 16/07/2013

Ritenuto in fatto.

Il 7 maggio 2012 la Corte d’appello di Cagliari riformava limitatamente alla
pena, ridotta a cinque anni di reclusione ed euro 1.600 di multa, la sentenza emessa
1’8 giugno 2011, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Cagliari che aveva dichiarato Salvatore Ferrara

contestazione di tentato omicidio), nonché dei reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4
1. n. 110 del 1975 e 648 c.p. e, ritenuta la contestata recidiva, riuniti i reati per la
continuazione e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di sei
anni di reclusione e duemila euro di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato
il quale lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento
all’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di ricettazione,
all’applicazione della continuazione per i reati di porto e detenzione di porto di
arma, nonché all’omesso assorbimento del reato di detenzione in quello di porto di
arma.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In relazione alla prima censura, già dedotta con i motivi d’appello e riprodotta

pedissequamente in questa sede senza tenere conto delle argomentate
giustificazione del giudice d’appello, il Collegio osserva che la Corte territoriale,
con puntuale riferimento alle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in
questa sede ove sorrette da adeguata motivazione, ha evidenziato che l’imputato ha
acquisito la disponibilità dell’arma di provenienza delittuosa in prossimità dell’anno
2011. Di conseguenza, tenuto conto della tipologia del delitto contestato, della
suddetta epoca della sua realizzazione, dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p. e dei
periodi di interruzione, la prescrizione per il delitto di ricettazione (pari a sette anni
e sei mesi) non è ancora maturata.
2.Con riferimento alle altre censure, anch’essa manifestamente infondate,
occorre evidenziare che il delitto di porto illegale di arma comprende ed assorbe per
continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo
quando l’azione del detenere l’arma inizi contestualmente a quella di portare la

colpevole del delitto di lesioni volontarie aggravate (così qualificata l’originaria

medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l’arma non sia stata in precedenza
detenuta.
La Corte d’appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, in
coerenza con questi principi ha osservato che, nel caso in esame, l’arma era
sicuramente detenuta da tempo precedente al suo porto, avendo lo stesso imputato
riferito di essere andato prelevarla nel luogo in cui la teneva precedentemente

fattispecie criminose.
La sentenza impugnata ha, infine, correttamente applicato l’aumento per la
continuazione, stante l’autonoma configurabilità e il concorso fra i due reati di
detenzione e porto illegale dell’arma di provenienza delittuosa, oggetto di specifica
e dettagliata contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186
del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 2013.

occultata, sicché è da escludere qualsiasi rapporto di continenza fra le due

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