Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4772 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4772 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC MERGANE N. IL 19/06/1990
avverso la sentenza n. 215/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

44448/2013
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi sono
manifestamente infondati. Risulta dal testo del provvedimento impugnato che
l’imputato, fermato per un controllo alla guida di un autocaravan, esibiva agli
agenti il documento di identità mentre non era in grado di fornire la patente,
né si era successivamente presentato per fornire il documento; dai riscontri
effettuati risultava confermata l’ipotesi accusatoria. La sentenza è
congruamente motivata in relazione all’ipotesi accusatoria formulata e non
possono valere in contrario le osservazioni dell’imputato circa un preteso
riferimento nella motivazione al possesso di un titolo non effettivo, atteso che
si tratta di un riferimento effettuato in via generale senza specifica attinenza
all’ipotesi considerata. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la
relativa richiesta è stata formulata dal difensore in sede di conclusioni.
Segue l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una
somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione della
intervenuta rinuncia , stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte
Cost. n.186 del 2000, in euro 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento di 1000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2014

Ahmetovic Mergane, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso
per cassazione nei confronti della sentenza indicata in epigrafe, contestando la
affermazione di responsabilità per il reato di guida senza patente: la sentenza
ammetterebbe l’ipotesi che l’imputato non fosse in possesso di un titolo
effettivo, ipotesi sanzionata in via amministrativa; si duole altresì della
disposta concessione della sospensione condizionale della pena.

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