Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4771 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4771 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CAPORIACCO ALBERTO N. IL 25/08/1959
avverso l’ordinanza n. 71/2013 TRIBUNALE di TRIESTE, del
05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/,sentite.le conclusioni del PG Dott. Au.A.R.L.0
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.6.2013 il Tribunale di Trieste, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava una pluralità di istanze con le quali Di
Caporiacco Alberto chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza del
Tribunale di Trieste n.740/2008 del 19.5.2008 che lo aveva condannato
alla pena di anni 4 e mesi 6, condonata nella misura di anni tre, per i
reati di calunnia e falso; di annullare la citata sentenza per lesione dei

Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso
deducendo violazione del contraddittorio e lesione di diritti costituzionali;
reitera la tesi secondo cui l’ordinanza della Corte di appello del
23.4.2009, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non è mai
divenuta irrevocabile per inesistenza della notificazione, e
conseguentemente non è passata in giudicato la citata sentenza del
Tribunale di Trieste.
Con memoria di replica assume che le motivazioni contenute nella
ordinanza impugnata ed il parere espresso dal Procuratore generale (che
ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso) sono smentiti dalla
sentenza della Corte di cassazione n.1792 del 21.11.2013, allegata in
copia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 Tribunale di Trieste ha correttamente affermato che il giudice
dell’esecuzione non è legittimato a pronunciarsi sulle questioni di nullità
coperte dal giudicato, dovendosi applicare il principio, costantemente
ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice
dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente
verificatesi nel corso del processo di cognizione, precedentemente al
passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo
nell’ambito del medesimo processo con gli ordinari mezzi di impugnazione
previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione
del giudicato. (Sez. 1, n. 8776 del 28/01/2008, Lasco, Rv. 239509; Sez.
1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 4, n. 1599 del
28/10/1994 , Asole, Rv. 200400).

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diritti di difesa; di dichiarare la rimessione in termini per l’impugnazione.

2. La Corte di cassazione con sentenza n.40517 del 20.10.2011 ha
rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza 16.2.2011 con cui la Corte
di appello di Trieste aveva già respinto la richiesta di Caporiacco di
effettuare la rinnovazione della notificazione dell’ordinanza della Corte di
appello del 23.4.2009, dichiarativa della inammissibilità
dell’impugnazione, nonché la richiesta di restituzione nel termine per
proporre appello.

prodotta dal ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso di
Caporiacco Alberto contro l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione
emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 23.4.2009, censurata
dal ricorrente con denuncia di vizi vari, tra i quali il difetto di irrevocabilità
dell’ordinanza, notificata al solo difensore e non anche all’imputato, e la
violazione della regola del contraddittorio per omessa comunicazione
all’interessato del parere, non necessario, che la Corte di appello aveva
ritenuto di acquisire dal pubblico ministero.
Il carattere definitivo dei provvedimenti già esaminati dalla Corte di
cassazione comporta la legittimità della impugnata ordinanza, che ha
rigettato l’ulteriore incidente di esecuzione proposto da Caporiacco, il
quale ha nuovamente richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza
di condanna 19.5.2008 del Tribunale di Trieste, mediante riproposizione
delle eccezioni di non irrevocabilità e di nullità della ordinanza 23.4.2009
della Corte di appello, già esaminate e respinte nei precedenti
procedimenti di cognizione e di esecuzione.
In proposito deve trovare applicazione il principio che la regola del ne
bis in idem

prevista dall’art.649 cod.proc.pen., estensibile ai sensi

dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen. anche al procedimento esecutivo,
comporta il divieto di proporre un nuovo incidente di esecuzione basato
sui medesimi presupposti di fatto e di diritto già esaminati in un
precedente provvedimento divenuto irrevocabile ( conformi Sez. 1, n.
23817 del 11/03/2009, Cat Berro, Rv. 243810; Sez. 1, n. 5099 del
22/09/1999, Papurello, Rv. 214695).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il

2

La Corte di cassazione con la sentenza n.1792 del 21.11.2013,

presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso42 condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 8.1.2014.

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