Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4771 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4771 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONOCORE GIUSEPPE N. IL 04/04/1960
avverso la sentenza n. 103/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARTNELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Buonocore Giuseppe in ordine al reato di cui
all’articolo 125 d.PR. 115 del 30.05.2002 , ha proposto ricorso
in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per violazione
di legge e difetto di motivazione in punto di responsabilità e in
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Salerno ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
le ragioni per cui doveva ritenersi sussistente l’elemento
psicologico del reato oltre a quello materiale, aitalchè non
poteva procedersi alla rinnovazione del dibattimento in appello,
che ha carattere assolutamente eccezionale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P O M
relazione all’art.603 c.p.p…
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
est