Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47703 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47703 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PASQUALE GIOVANNI N. IL 25/12/1964
avverso l’ordinanza n. 490/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
19/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 19.12.2014, il Tribunale del riesame di Taranto
confermava il provvedimento reso in data 17.11.2014, con il quale il G.I.P. della sede aveva
applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DE PASQUALE
Giovanni in relazione al reato di concorso in tentato omicidio, commesso in danno di
Avverso tale ordinanza il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Preside
PASCALI Giuseppe, e ai connessi reati in materia di armi e ricettazione.