Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47702 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47702 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YANG RUYAO N. IL 05/01/1968
avverso la sentenza n. 2029/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.7.2014, la Corte di Appello di Salerno confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica il 21.4.2011,
con la quale il cittadino cinese YANG Ruyao era stato condannato alla pena di un anno e sei
mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 12,

procurare l’ingresso di due connazionali nel territorio dello Stato, favorendo la permanenza
di costoro e di altri cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, che impiegava in
condizioni di sfruttamento presso la propria azienda di confezioni di abbigliamento ubicata in
Scafati (fatto accertato il 12.12.2007).
La Corte di Appello confermava integralmente le valutazioni operate dal primo
Giudice, ritenendo dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio l’attività di sfruttamento dei
lavoratori clandestini da parte dell’imputato in base a quanto rilevato dagli organi accertatori
dell’Ispettorato del Lavoro e dai Carabinieri della Tenenza di Scafati.
2. Ha proposto ricorso per cassazione YANG Ruyao, per il tramite del difensore di
fiducia, deducendo “mancanza e manifesta illogicità della motivazione”.
Dall’istruttoria dibattimentale non era emersa la prova che il ricorrente avesse
sfruttato i lavoratori clandestini identificati all’interno dello stabile sovrastante il locale dove
l’imputato svolgeva la propria attività commerciale, in quanto al momento dell’intervento
della P.G. non era in corso alcuna attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e non specifici, risolvendosi
in una mera asserzione circa l’assenza della prova di responsabilità dell’imputato, implicante
una non consentita rilettura delle emergenze probatorie acquisite.
Il discorso giustificativo della Corte di merito, da integrarsi con quello più dettagliato
del primo Giudice, ha, dal canto suo, dato compiutamente conto della pregnanza probatoria
j dei plurimi convergenti elementi desunti dagli atti del processo, prima sintetizzati nella
„>(—- ert~ esposizione in fatto, pervenendo, con argomentare congruo e non manifestamente
illogico, alla conferma della decisione di condanna irrogata in primo grado a carico dello
YANG.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della

1

commi 3 e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, consistito nell’aver compiuto atti diretti a

Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside e

processuali e della somma di euro mille alla Cassa della ammende.

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