Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47701 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47701 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZZI NICO N. IL 06/01/1972
avverso l’ordinanza n. 7948/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 20/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava,
con effetto ex tunc,

la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. n.

309/90 cui ZIZZI Nico era stato ammesso dal medesimo Tribunale con ordinanza del
22.7.2011.
Osservava il Tribunale che il comportamento dell’affidato non aveva corrisposto alle
aspettative che ebbero a determinare la concessione della misura, atteso che, in data
26.7.2014, egli aveva provocato un grave sinistro stradale in cui aveva trovato la morte il

Inoltre, l’accertamento tramite etilometro aveva dato, nell’occorso, esito positivo con
tasso alcolemico pari a 2,16 g/I, sicché lo ZIZZI era stato anche deferito per il reato previsto
dall’art. 186 C.d.S..
Ancora, il condannato si era reso impermeabile alla diffida formulata dal Magistrato in
data 10.6.2014 per mancata risposta ai controlli notturni e aveva commesso numerose
violazioni delle prescrizioni impostegli, anche di una certa gravità (ad esempio, il 21.7.2012
aveva tenuto un atteggiamento aggressivo nei confronti delle Forze dell’ordine e danneggiato il
lunotto posteriore di un’auto in sosta).
Infine, nella relazione UEPE 10.1.2013 sì sottolineava la ripetitività degli agiti del
condannato nel corso di tutta l’esecuzione penale ed il fallimento dei tentativi degli operatori di
utilizzare gli eventi negativi come strumento di analisi delle proprie difficoltà di cambiamento.
In ragione della incidenza degli episodi trasgressivi sin dall’inizio della prova e in
assenza di dimostrazione, da parte dell’affidato, della volontà di riscattarsi dagli errori passati,
la decorrenza della revoca della misura doveva intendersi fissata alla data d’inizio della stessa.
2. Avverso la suddetta ordinanza ZIZZI Nico ha proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del difensore di fiducia, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e vizio di motivazione.
Omettendo di valutare il periodo di tempo complessivamente trascorso in affidamento
presso la Comunità di recupero, il Tribunale aveva ritenuto legittimo porre nel nulla tutti gli
anni di terapia e di percorso riabilitativo del ricorrente, in violazione dei principi cardine
delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, più che individuare singoli aspetti
del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, contesta, nel merito, la valutazione
degli elementi di fatto acquisiti, così tendendo a provocare una nuova lettura degli elementi
stessi, non consentita in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato le circostanze emergenti
dagli atti, rappresentative delle plurime, nonché gravi, violazioni poste in essere dal ricorrente

1

conducente della vettura da lui urtata.

(segnatamente l’omicidio colposo da circolazione stradale), con motivazione congrua ed
adeguata anche con riguardo alla presa d’atto del fallimento del percorso rieducativo attestata
nella relazione UEPE del 10.1.2013.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00
(mille), ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA