Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4770 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4770 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CAPORIACCO ALBERTO N. IL 25/08/1959
avverso l’ordinanza n. 190/2013 TRIBUNALE di TRIESTE, del
06/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/serrtitr le conclusioni del PG Dott. 0–SCCIA , GAAAA-tr eo,
,

ot, 94 . Le,:a.A.,0v,…

Uditi difensor Avv.;

11;42J 44,covly ,

Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.8.2013 il Tribunale di Trieste, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da
Di Caporiacco Alberto nella parte in cui chiedeva la declaratoria di non
esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di
Trieste in data 19.5.2008, che lo aveva condannato alla pena di anni 4 e
mesi 6 di reclusione, condonata nella misura di anni tre, per i reati di

della sentenza del Tribunale di Trieste del 19.5.2008, indicata nel giorno
22.5.2009 anziché nel giorno 6.7.2009.
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso
ribadendo che l’ordinanza della Corte di appello di Trieste n.430
23.4.2009, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’impugnazione
proposta contro la sentenza del Tribunale di Trieste del 19.5.2008, non è
ancora ancora divenuta irrevocabile, non essendo mai decorso il termine
per impugnarla con ricorso per cassazione in ragione della erronea
notificazione al difensore d’ufficio della ordinanza della Corte di appello di
dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione.
Con memoria di replica il ricorrente assume che le motivazioni
contenute nella ordinanza impugnata, ed il parere espresso dal
Procuratore generale (che ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso), sono smentiti dalla sentenza della Corte di cassazione n.1792
del 21.11.2013, allegata in copia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sussistendo la preclusione prevista
dall’art.666 comma 2 cod.proc.pen.
La Corte di cassazione, con sentenza n.40517 del 20.10.2011, ha
rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza 16.2.2011 con cui la Corte
di appello di Trieste aveva già respinto le richieste di Caporiacco di
effettuare la rinnovazione della notificazione dell’ordinanza 23.4.2009
della Corte di appello,dichiarativa della inammissibilità dell’impugnazione,
nonché la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello.
La Corte di cassazione con la sentenza n.1792 del 21.11.2013,
prodotta dal ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso di
Caporiacco Alberto contro l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione

calunnia e falso; accoglieva il ricorso correggendo la data di irrevocabilità

emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 23.4.2009, censurata
dal ricorrente con denuncia di vizi vari, tra i quali il difetto di irrevocabilità
dell’ordinanza notificata al solo difensore e non anche all’imputato, e la
violazione della regola del contraddittorio per omessa comunicazione
all’interessato del parere, non necessario, che la Corte di appello aveva
ritenuto di acquisire dalla parte pubblica.
Il carattere definitivo dei provvedimenti già esaminati dalla Corte di

rigettato l’ulteriore incidente di esecuzione proposto da Caporiacco, il
quale ha nuovamente richiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza
di condanna 19.5.2008 del Tribunale di Trieste, mediante riproposizione
delle eccezioni di non irrevocabilità e di nullità della ordinanza 23.4.2009
della Corte di appello già esaminate e respinte nei precedenti
procedimenti di cognizione e di esecuzione.
In proposito deve trovare applicazione il principio che la regola del ne
bis in idem

prevista dall’art.649 cod.proc.pen., estensibile ai sensi

dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen. anche al procedimento esecutivo,
comporta il divieto di proporre un nuovo incidente di esecuzione basato
sui medesimi presupposti di fatto e di diritto già esaminati in un
precedente provvedimento divenuto irrevocabile ( conformi Sez. 1, n.
23817 del 11/03/2009, Cat Berro, Rv. 243810; Sez. 1, n. 5099 del
22/09/1999 , Papurello, Rv. 214695).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro
P.Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso…R._ Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8.1.2014.

cassazione comporta la legittimità della impugnata ordinanza, che ha

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