Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 477 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 477 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE LUIGI N. IL 21/09/1971
avverso la sentenza n. 1813/2011 TRIBUNALE di VERONA, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che il Tribunale di Verona/ con sentenza del 16/05/20121 ha dichiarato Gentile Luigi colpevole del
reato di cui agli art. 48, comma 4, e 89, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 626/1994, a lui ascritto f
perché, quale titolare dell’impresa “L.R.M. di Gentile Luigi”, ometteva di far sottoporre i lavoratori
dipendenti addetti alla movimentazione manuale di carichi alla prescritta sorveglianza sanitaria
preventiva, condannandolo alla pena di € 2.500,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

dell’Ispettorato del Lavoro e la deposizione del teste escusso in dibattimento;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello, trasmesso a questa Suprema Corte ai sensi
dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p., l’imputato, denunziando carenza e manifesta illogicità della
motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie attinenti
all’accertamento del fatto;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla ricostruzione
fattuale della vicenda non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale
della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a
tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura
del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, il verbale di ispezione

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