Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47699 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47699 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIERCHIA RAFFAELE N. IL 20/02/1980
avverso l’ordinanza n. 2891/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza resa in data 21.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino

dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del 3.4.2014, con il quale il
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria aveva rigettato l’istanza avanzata da CHIERCHIA
Raffaele per ottenere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 23.12.2013 n. 146, convertito nella I.

valutati, compresi tra il 20.3.2010 ed il 20.9.2012.
Il Tribunale rilevava come, nella specie, mancasse uno specifico motivo d’impugnazione,
atteso che il reclamante aveva dedotto una doglianza (la regolarità della sua condotta durante i
semestri in questione) non avente nessun preciso e concreto riferimento con il provvedimento
impugnato: quest’ultimo, infatti, si basava sull’inadeguatezza della condotta successiva del
condannato ai semestri stessi (essendo egli stato destinatario di diversi rapporti disciplinari a
causa dei quali gli era stata negata la liberazione anticipata per il relativo periodo con ordinanza
dell’8.7.2013) e sulla conseguente configurabilità della condizione ostativa prevista dall’art. 4,
comma 2, ultima parte, d.l. n. 146/2013.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il
CHIERCHIA, deducendo che ogni semestre doveva essere valutato singolarmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata straordinaria introdotta dall’art. 4
comma secondo, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con legge 21 febbraio 2014
n.10, la valutazione negativa in ordine al comportamento del detenuto anche solo per un
semestre è ostativa al riconoscimento del beneficio, poiché per esso non opera il criterio della
semestralizzazione previsto per la liberazione anticipata ordinaria, rilevando invece l’intero arco
temporale della condotta detentiva (Sez. 1, Sentenza n. 15896 del 20/1/2015, P.G. in proc.
Millefiori, Rv. 263094).
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la valutazione
conforme al principio enunciato formulata dal primo Giudice sulla richiesta del ricorrente.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

1

21.2.2014, n. 10, la maggiore detrazione di trenta giorni per i semestri, già positivamente

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Preside e

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

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