Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47697 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47697 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODEO GIULIO N. IL 27/03/1975
avverso l ‘ordinanza n. 1509/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
TARANTO, del 07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza resa in data 7.7.2014, il Magistrato di Sorveglianza di Taranto

rigettava l’istanza di remissione del debito avanzata da MODEO Giulio in relazione alle partite n.
86/2008 Mod. 3/SG e n. 1643/08 Mod. 3/G, concernenti, rispettivamente, la sentenza della
Corte di Appello di Lecce del 28.1.2004 (condanna per reati di cui agli artt. 81, 110, 416, 61 n.

ex art. 444 c.p.p. in data 9.11.2005 (per estorsione continuata in concorso commessa dal
dicembre 2000 fino al 15.4.2002).
Osservava il Magistrato che nel periodo in cui si collocavano le condotte illecite di cui alla
citata sentenza del G.U.P. tarantino 9.11.2005 il MODEO si trovava sottoposto a regime
cautelare, sicché non poteva ritenersi soddisfatta una delle condizioni cui la legge subordinava
la rinunzia dello Stato alle proprie pretese creditorie, ovvero la regolarità della condotta.
A quest’ultimo riguardo, il Giudicante rilevava che il comportamento del MODEO non era
stato regolare neppure nel periodo successivo all’emissione della sentenza 9.11.2005, in
quanto risultava iscritto nel certificato dei carichi pendenti un procedimento per il reato di cui
all’art. 9 L. n. 1423/56, commesso il 28.3.2006.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MODEO Giulio, per
il tramite del difensore, lamentando il ricorso del Magistrato di Sorveglianza a presunzioni e
considerazioni prive di un qualsivoglia percorso logico-giuridico e disancorate da concreti
riscontri nelle risultanze probatorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è aspecifico e manifestamente infondato.
2.

Occorre, preliminarmente, rilevare che il procedimento risulta correttamente

incardinato dinanzi a questa Corte, in quanto, alla data del decreto di citazione per l’udienza
camerale (10.3.2011), non era ancora entrata in vigore la norma in virtù della quale la
decisione del Magistrato di sorveglianza in tema di remissione del debito è ora soggetta ad
opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art.
678, comma 1-bis, dello stesso codice di rito, comma (quest’ultimo) aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lett. c), d.l. 23/12/2103, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
21/2/2014, n. 10, entrata in vigore il 22/2/2014.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Magistrato di sorveglianza abbia negato la
sussistenza del requisito della regolare condotta carceraria (cui equivale quella tenuta in regime

1

7, 644 c.p., commessi il 22.5.2000) e la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Taranto

cautelare, rilevante nel caso di specie), richiesto ai fini della remissione del debito, sul rilievo
che il richiedente ha commesso un reato in costanza di misura cautelare.
La motivazione è conforme al disposto dell’art. 6 del D.P.R. n.115 del 2002 ed è priva di
vizi logici.
Il ricorrente, dal canto, suo, si è limitato a censure assertive e generiche.
4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616

evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Preside

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo

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