Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47695 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47695 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLE’ ANTONIO N. IL 26/07/1989
avverso l’ordinanza n 91/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13.5.2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava
l’istanza di rimessione in termini formulata nell’interesse di MOLE’ Antonio e, in
accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura Generale territoriale, disponeva la
revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con la sentenza
emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 24.32011 (irrevocabile il 30.11.2011).

svoltosi dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Roma, il MOLE’, del quale era stata accertata
in giudizio la detenzione per altra causa, aveva espressamente manifestato rinunzia a
presenziare all’udienza e che tale procedimento si era concluso con sentenza emessa in data
24.3.2011, depositata entro il termine fissato di trenta giorni in data 14.4.2011.
Dovendo ritenersi applicabili, nella specie, le regole previste dall’art. 420-quinquies
c.p.p., non era necessario notificare all’imputato l’estratto contumaciale della sentenza e i
termini per impugnare decorrevano dalla scadenza del termine di trenta giorni determinato
dal Giudice per il deposito della sentenza; in assenza di impugnazione, la sentenza era stata
dichiarata esecutiva in data 30.11.2011.
Non ricorrevano, pertanto, le condizioni per ritenere applicabile l’invocato istituto
della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., non essendo emerso che lo spirare del
termine per impugnare fosse stato determinato da caso fortuito o forza maggiore ostativi
all’esercizio tempestivo della facoltà d’impugnazione.
Accoglieva, viceversa, la Corte di merito la richiesta di revoca della sospensione
condizionale, avanzata dal Procuratore Generale ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2), c.p.,
atteso il documentato sopravvenire della condanna inflitta al MOLE’ con sentenza della
stessa Corte di Appello di Reggio Calabria in data 14.7.2011 per il reato di cui all’art. 416
bis c.p., commesso dal luglio 2007 al luglio 2008, anteriormente, dunque, al passaggio in
giudicato della sentenza, sopra menzionata, del Tribunale per i Minorenni di Roma, avvenuto
in data 30.11.2011 (a pena di tre anni e quattro mesi di reclusione che, cumulata a quella di
un anno e cinque mesi di reclusione precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti
dall’art. 163 c.p.).
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MOLE’ Antonio
per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione agli artt.
420-quater e 420-quinquies c.p.p..
La lettura combinata delle due disposizioni contemplava, ai fini dell’applicazione della
normativa contumaciale, la sostanziale parificazione tra l’imputato detenuto rinunziante e
l’imputato assente e prevedeva, anche per il detenuto rinunziante, l’obbligo di notifica
dell’estratto contumaciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1

Rilevava la Corte di merito che, nel corso del procedimento n. 357/2010 R.G. Dib.,

n

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Come già, più volte, chiarito da questa Corte di legittimità, la condizione

dell’imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è
assimilabile a quella dell’imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la
notifica dell’estratto contumaciale di sentenza (Sez. 7, Ordinanza n. 9461 del 25/11/2014,
dep. 4/3/2015, Sibilio, Rv. 262853; Sez. 1, Sentenza n. 16919 del 9/1/2009, Del Tosto, Rv.
243543).

altra causa rinunziante a comparire in udienza, non aveva diritto alla notifica dell’estratto
contumaciale della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in suo danno, in
quanto l’art. 548, comma 3, c.p.p. si applica solo all’imputato contumace, non anche a
quello che è rimasto assente nel processo.
Da tale tematica il ricorrente prescinde del tutto, limitandosi a ripetere
assertivamente – senza il conforto di alcuna valida argomentazione – che, a suo avviso,
anche per il detenuto rinunziante a comparire in primo grado avrebbe dovuto essere
notificato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – apparendo
evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa
(Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il President

La Corte di Reggio Calabria ha correttamente spiegato che il MOLE’, detenuto per

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