Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47694 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47694 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ENZO N. IL 15/08/1974
avverso l’ordinanza n. 298/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 14.11.2013, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da BEVILACQUA Enzo al fine di
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra due reati di ricettazione,
commessi in Gioia Tauro, rispettivamente, il 9.3.1996 e il 2.6.1998, e due episodi di violazione
degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi, rispettivamente, il 9.5.2004 in

Osservava il giudice dell’esecuzione che, nel caso di specie, ci si trovava in presenza di
reati commessi a distanza di anni l’uno dall’altro e in un arco temporale molto ampio, senza che
ricorresse alcuno degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, non potendo detto
indice individuarsi nella mera omogeneità tra taluni dei reati in questione, suscettibile, semmai,
di costituire espressione di una scelta di vita sistematicamente dedita al delitto.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il
BEVILACQUA, deducendo violazione di legge in riferimento alla ritenuta insussistenza di un
unico disegno criminoso tra “i 3 delitti di furto e ricettazione”, palesemente “identici” e “di
tenue gravità”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici.
2. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente jO ‘rilevato la mancanza dei presupposti
per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal
primo dei delitti giudicati (la ricettazione commessa il 9.3.1996), tenuto conto del considerevole
lasso di tempo decorso prima della commissione del successivo delitto della stessa indole (oltre
due anni) e dell’ancor più lungo intervallo che ha separato il secondo dai successivi reati,
peraltro di diversa tipologia (art. 9 L. n. 1423/56), commessi nel 2004 e nel 2007.
A fronte della valutazione operata dalla Corte territoriale, che non si espone a critiche in
termini di inadeguatezza del discorso giustificativo e non supera il limite della plausibile
opinabilità di apprezzamento non censurabile nella presente sede (Sez. 4, n. 4842 del
2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229361), il ricorrente si è limitato a contrapporre
rilievi generici, oltre che palesemente inconferenti con il contenuto del provvedimento
impugnato, laddove ha fatto riferimento a reati di furto non in discussione, omettendo, per
converso, qualsiasi riferimento a quelli, oggetto di esame, attinenti alla violazione delle
prescrizioni connesse alle misure di prevenzione.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
1

Gioia Tauro e il 5.8.2007 in Palmi.

la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente/

processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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