Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47693 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47693 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VETERE FRANCO N. IL 06/05/1982
avverso l’ordinanza n. 380/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
09/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 9.6.2014, la Corte di Appello di Lecce, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da VETERE Franco al fine di ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati in materia di stupefacenti giudicati
con le sentenze emesse dalla medesima Corte territoriale, rispettivamente, in data 5.6.2009
(artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90: irrevocabile il 26.3.2010) e in data 11.11.2010 (art. 73 D.P.R.

Ostavano al riconoscimento della continuazione fra i reati in esame sia la circostanza che
l’associazione per delinquere di cui il condannato era stato partecipe avesse operato in data
antecedente (dal settembre 2004 al giugno dicembre 2005) a quella di commissione del reato
oggetto della seconda sentenza (17.6.2006), sia il fatto che detti reati fossero stati commessi
in località diverse (Galatone e paese limitrofi il primo, Galatone il secondo).
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il VETERE, per il
tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento del contenuto
dell’istanza e violazione dì legge in relazione all’art. 81, cpv., c.p..
Appariva di tutta evidenza l’identità del disegno criminoso, anche per la tipologia del
reato che presupponeva un’attività di approvvigionamento illecita complessa preceduta da una
“previa e prodromica programmazione quanto meno nelle sue linee generali”.
3. E’ stata depositata memoria difensiva recante la data del 6.3.2015 e ricalcante i
motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici.
2.

Il giudice dell’esecuzione ha esaminato le due sentenze in discussione e

correttamente ha rilevato la mancanza dei presupposti per poter desumere la sussistenza di
un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal primo dei delitti giudicati (quello
associativo), tenuto conto del significativo arco di tempo decorso prima della commissione del
delitto in materia di stupefacenti oggetto della seconda sentenza (sei mesi circa) e della
diversità dei luoghi di commissione dei reati.
A fronte della valutazione operata dalla Corte territoriale, che non si espone a critiche in
termini di inadeguatezza del discorso giustificativo e non supera il limite della plausibile
opinabilità di apprezzamento non discutibile nella presente sede (Sez. 4, n. 4842 del
2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229361), il ricorrente si è limitato a contrapporre
rilievi essenzialmente assertivi, senza confrontarsi, in modo specifico, con i passaggi
argomentativi – e, quindi, con la ratio decidendi – del provvedimento impugnato.
1

citato: irrevocabile il 10.5.2011).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente_.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA