Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47692 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47692 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTA COSIMO N. IL 05/08/1962
avverso l’ordinanza n. 835/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

.,

Ì

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo
proposto da PRESTA Cosimo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 22.1.2014, con cui era
stata disposta la proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen..
Ad avviso del Tribunale, la proroga del disposto regime differenziato era giustificata da plurimi
elementi: l’elevato profilo criminale del PRESTA, gravato da plurime condanne; il ruolo apicale dal
medesimo rivestito nell’ambito dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “Sacra

giustizia TOMA Dario e VINCENTI Giuseppe nel corso del cd. processo “Arpia”; il perdurante operare,
nell’attualità, dell’associazione mafiosa di appartenenza; l’assenza di elementi da cui inferire un distacco
del condannato dai valori devianti abbracciati in passato o una presa di coscienza della gravità dei reati
commessi.
Detti elementi convergevano, tutti, nel dimostrare la capacità del condannato di mantenere i
collegamenti con il sodalizio di riferimento e di conservare inalterato il suo ruolo direttivo anche in regime
carcerario differenziato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, per mezzo del suo
difensore, il PRESTA, deducendo violazione di legge ex art. 41-bis, comma 2-sexies, 0.P..
Il Tribunale non aveva tenuto conto che l’associazione a delinquere per la quale il PRESTA era
stato condannato non esisteva più, come si evinceva da un’informativa della D.D.A. di Lecce del
7.1.2014, nella quale si faceva riferimento al “disciolto clan PRESTA-VINCENZI”.
Né era stato tenuto conto delle lettere manoscritte con le quali il condannato aveva manifestato il
suo distacco dal passato deviante.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa sezione per la
decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e
da ultimo dall’art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti
applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi
periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.
2.1. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexíes del novellato
art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
del Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il
controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge
sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi
nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile

1

Corona Unita” e mantenuto nell’attualità, come si evinceva dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di

l’iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da
far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep.
26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione
ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi
della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui

dell’applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato – con richiamo alle più recenti informative
degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali – sia con riferimento alla posizione rivestita dal
ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all’attualità del
pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado – nonostante il regime più severo in atto – di
mantenere contatti con il predetto sodalizio.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come
interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a
logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo
formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di
motivazione non proponibili in questa sede.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza

L

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