Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47691 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47691 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA CLEMENTE N. IL 13/03/1964
avverso l’ordinanza n. 2862/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 11.7.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare
avanzate da PALMA Clemente in relazione alla pena da espiare in forza di sentenza emessa dal
Tribunale di Roma il 27.10.2012 (irrevocabile il 16.11.2012), con termine finale fissato al
25.12.2015.

di un domicilio ove eventualmente fruire delle misure richieste, la mancanza di lavoro o di
riferimenti familiari e affettivi, elementi, tutti, desunti dalla relazione comportamentale del
24.6.2014.
2.

Avverso tale ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il

prevenuto, per evidenziare che al fine di ottenere una misura alternativa era sufficiente
indicare la “residenza”; né serviva un “lavoro”, dato che si era ristretti ai “domiciliari” o in casa
o in comunità.
3. Il ricorso è basato principalmente su motivi non consentiti in questa sede, perché
articolati, peraltro in modo assertivo, sul piano del merito e in fatto.
Il Tribunale, dal canto suo, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di
escludere l’applicabilità delle due alternative richieste con un discorso giustificativo privo di
mende, basato sulle dirimenti considerazioni più sopra riportate.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000.00 (mille),
ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rilevava il Collegio che ostavano all’accoglimento delle istanze la carenza di disponibilità

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