Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47690 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47690 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SABRA WALID N. IL 26/08/1977
avverso l’ordinanza n. 3884/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza resa il 21.8.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava

l’opposizione proposta dal detenuto SABRA Walid avverso il provvedimento di espulsione dal
territorio dello Stato emesso il 26.5.2014 dal Magistrato di sorveglianza della sede, rilevando che,
a fronte delle condizioni previste dalla legge e dell’assenza di elementi ostativi previsti dall’art. 16,

caso di ritorno in Egitto; gravi condizioni di salute; residenza in Italia da più di quindici anni) non
comportavano il venir meno della legittimità dell’espulsione.
2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il
tramite del difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale; a
sostegno del gravame, il difensore contesta che il Tribunale di Sorveglianza non abbia tenuto
conto né del rappresentato “timore” del suo assistito di subire persecuzioni per motivi politici
“attesa l’instabilità politico-sociale ancora presente in Egitto”, né delle documentate condizioni
cliniche del predetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è inammissibile perché fondata su motivi aspecifici e manifestamente
infondati.
2. Il ricorrente si è limitato a contestare la decisione con argomentazioni generiche e prive
di consistenza, che non tengono conto del percorso argomentativo riscontrabile nell’ordinanza
impugnata.
In particolare, l’impugnazione non contraddice nemmeno a livello di allegazione, men che
meno sotto il profilo del riscontro documentale, sia il rilievo presupposto della pericolosità sociale
del destinatario del provvedimento di espulsione, sia la ricorrenza delle altre condizioni di legge
per la sua adozione, sia l’inesistenza di condizioni ostative, secondo la previsione dell’art. 16,
comma 5, D.Lgs. nr. 286/98.
Ripropone le medesime questioni relative al supposto timore di persecuzione per motivi
politici e alle precarie condizioni di salute già valutate e ritenute non di ostacolo, perché non
previste dalla legge, all’espulsione.
2.1. Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’espulsione dello straniero
condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura
amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il
sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni

1

comma 5, D.Lgs. 286/98, le circostanze dedotte nel reclamo (pericolo per la sua incolumità in

fissate dalla legge, che nel caso risultano ricorrenti (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv.
249175; Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623).
Per contro, il legislatore ha già considerato, in base a valutazioni di opportunità e di politica
criminale, come preponderante l’esigenza di alleggerimento della pressione alloggiativa nelle
carceri rispetto quelle individuali dello straniero alla permanenza nel paese.
3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; ne discende la condanna del ricorrente al

impugnazione di tale tenore, della somma – che si stima equa – di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente —

pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di

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