Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4769 del 06/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4769 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL CORTONA GABRIELE N. IL 26/07/1981
avverso la sentenza n. 3345/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 06/11/2014
z
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Del Cortona Gabriele in ordine al reato di cui
all’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada , ha proposto
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e difetto di motivazione in punto di
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606,
comma 3 ° ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti. La Corte di
appello di Firenze ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in punto di responsabilità, evidenziando in particolare
le ragioni per cui doveva ritenersi che il ricorrente al momento
del controllo si trovasse in stato di ebbrezza, risultando
l’etilometro con cui venne effettuato l’alcoltest regolarmente
omologato e perfettamente funzionante.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).
P Q M
responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese i1 processuali e al versamento della somma
di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
Il Pre
ente
Itiyon gline es