Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47689 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47689 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTE FRANCESCO N. IL 07/02/1973
avverso l’ordinanza n. 91/2014 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 7.7.2014, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione
monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da FERRANTE
Francesco al fine di ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di
ricettazione giudicati con le sentenze emesse dal medesimo Tribunale, rispettivamente, in data

Ad avviso del giudice dell’esecuzione, l’unica circostanza oggettiva posta in rilievo
nell’istanza, ovvero quella per cui in entrambi gli episodi la banca trattaria per gli assegni
ricettati era la stessa, non poteva considerarsi, di per sé sola, indicativa di un effettivo legame
psicologico tra i fatti, come, viceversa, lo sarebbero stati “la provenienza dei diversi assegni
dallo stesso soggetto, ovvero la provenienza dallo stesso carnet di assegni, o la successione
numerica tra gli assegni in questione, ovvero la… direzione delle diverse condanne verso una
specifica e comune finalità”.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il FERRANTE, per il
tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art.
81, cpv., c.p..
Il provvedimento non aveva tenuto conto degli indicatori dell’unicità del disegno
criminoso costituiti da: contiguità cronologica tra i reati, omogeneità degli stessi, analoghe
modalità attuative, ricettazione attraverso la stessa banca trattaria e destinazione dei titoli al
pagamento di forniture per l’edilizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è basato su motivi di merito, in parte aspecifici e, comunque,

manifestamente infondati.
2. Il giudice dell’esecuzione ha esaminato le due sentenze in discussione e ha rilevato la
mancanza dei presupposti per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione definita nei
suoi particolari sin dal primo dei delitti di ricettazione, osservando, nei termini riportati nella
superiore esposizione in fatto, che la circostanza dell’identità della banca trattaria in entrambi
gli episodi di ricettazione giudicati non costituiva indice risolutivo della sussistenza, nella
fattispecie, del reato continuato, attesa la mancanza di una serie di ulteriori elementi che
avrebbero conferito carattere di univocità a quell’indicatore, di per sé “neutro” (vedi
l’elencazione di cui sopra).
A fronte della valutazione operata dal Tribunale, che non si espone a critiche in termini
di inadeguatezza del discorso giustificativo e non supera il limite della plausibile opinabilità di
apprezzamento non discutibile nella presente sede (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep.
1

4.4.2007 (irrevocabile il 27.3.2013) e in data 16.3.2007 (irrevocabile il 27.1.2011).

6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229361), il ricorrente si è limitato a contrapporre rilievi di merito,
senza, peraltro, confrontarsi, in modo specifico, con il cruciale passaggio argonnentativo – e,
quindi, con la ratio decidendi – del provvedimento impugnato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid

c.p.p..

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