Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47687 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47687 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTINI MICHELANGELO N. IL 30/09/1958
avverso l’ordinanza n. 1860/2010 TRIBUNALE di PAVIA, del
16/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16.6.2014, il G.I.P. del Tribunale di Pavia, in
funzione di Giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza formulata ex art.
671 c.p.p. da CONTINI Michelangelo Lorenzo per ottenere l’applicazione del regime della
continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sette sentenze:
1)

sentenza 20.2.2007 del G.I.P. del Tribunale di Brescia (irrevocabile il

dal febbraio 2005 al maggio 2005 (pena di 6 anni di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa);
2) sentenza 23.3.2000 del Tribunale di Brescia (irrevocabile il 24.9.2010) per tre
reati previsti e puniti dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90 commessi dall’aprile al luglio 1997
(pena di 6 anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa);
3) sentenza 14.12.2009 ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Brescia in composizione
monocratica (irrevocabile il 18.3.2011) per i reati di evasione continuata commessi il
31.12.2004, 12.5.2005 e il 15.5.2005 (pena di due mesi di reclusione ed euro 200,00 di
multa);
4)

sentenza 3.6.2010 ex art. 442 c.p.p. del G.U.P. del Tribunale di Brescia

(irrevocabile il 22.3.2011) per i reati di rapina, porto d’armi, furto aggravato, possesso
ingiustificato di chiavi alterate, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali,
danneggiamento aggravato e falso, commessi il 6.2.2009 (pena di 4 anni e 6 mesi di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa);
5)

sentenza 1.6.2011 del Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

(irrevocabile il 22.6.2011) per il reato di evasione commesso il 5.9.2010 (pena di 6 mesi
di reclusione);
6)

sentenza 12.4.2011 ex art. 442 c.p.p. del G.I.P. del Tribunale di Pavia

(irrevocabile il 2.12.2011) per i reati di tentata rapina, porto d’armi e lesioni commessi il
13.10.2010 (pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa);
7) sentenza 23.6.2011 ex art. 442 c.p.p. del G.I.P. del Tribunale di Voghera
(irrevocabile il 24.4.2012) per i reati di rapina, porto d’armi e ricettazione commessi in
Arena Po il 27.9.2010 e in Montù Beccaria il 6.10.2010 (pena di 5 anni di reclusione ed
euro 5.000,00 di multa).
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati
oggetto delle sentenze sub nn. 4), 5), 6) e 7) in quanto riconducibili alla condizione di
tossicodipendenza del condannato documentata a partire dal 2003, ritenuta più grave la
rapina aggravata commessa in Arena Po il 27.9.2010, rideterminava la pena finale
complessiva in 6 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2.900,00 di multa.
Nel resto, l’istanza veniva rigettata, in considerazione del fatto che i reati giudicati
con la sentenza sub n. 2), gli unici attinenti alla materia degli stupefacenti, erano stati
1

15.7.2008) per diciannove reati di rapina, porto abusivo di armi e ricettazione, commessi

commessi sei anni e mezzo prima del successivo reato commesso il 31.12.2004 e che tra
i reati giudicati con le sentenza sub nn. 1) e 3) era stata già in precedenza riconosciuta la
continuazione; inoltre, era stata esclusa la continuazione tra il reato sub n. 3) e quelli
commessi successivamente, in quanto separati da ben tre anni e nove mesi.
2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per

cassazione il prevenuto, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 671 c.p.p..
Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione abbia accolto in modo solo

tossicodipendente risaliva al 1979, come documentato dal SERT nella relazione allegata,
e che era stato la causa “prima e finale” di tutti i reati per i quali era stato condannato.
3.

In data 4.5. 2015 è stata depositata memoria, intitolata “motivi nuovi”,

sottoscritta dal difensore di fiducia, nella quale si ribadisce, ancorché in modo più
articolato, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione e in
distinti paragrafi, il motivo principale ed esclusivo della omessa considerazione dello stato
di tossicodipendenza del CONTINI come unico collante di tutti i reati giudicati con le sette
sentenze in discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, per lo più, deduce censure sul piano
del merito.
2. Occorre premettere che la previsione normativa del parametro di valutazione
dello stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato
continuato, contenuta nell’art. 671, comma primo, c.p.p., non stabilisce una presunzione

“iuris tantum” circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai
reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per
acquistarla (Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271), ma individua un
indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice
dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal
condannato (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv. 259192).
3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, nel
riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate sub nn. 4), 5), 6)
e 7), la condizione di tossicodipendenza del CONTINI a far data dal 2003, come da
certificazione del SERT, e tale riferimento temporale non può essere censurato, come
vorrebbe, di fatto, il ricorrente, sotto il profilo del travisamento della prova, atteso che
dalla relazione 24.1.2014 redatta dal responsabile del SERT del carcere milanese di
Opera – dallo stesso interessato allegata al ricorso – si evince che la prima certificazione
di abuso di cocaina nei riguardi del condannato risulta attestata dal SERT di Bergamo in
data gennaio 2004, sicché l’insistito richiamo al 1979, operato dal ricorrente, è
2

parziale l’invocata continuazione, omettendo di considerare che il suo stato di

contraddetto dai documenti in atti e, per ciò che concerne specificamente la relazione
citata, risulta riportato solo come dato anamnestico e non ufficiale.
Viceversa, nell’escludere la continuazione tra i reati sub nn. 2) e 3) e quelli a
ciascuno di essi successivi, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, come fattore
oggettivo dirimente e superante anche il dedotto stato di tossicodipendenza (almeno in
relazione alla ipotetica continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sub nn. 3 e 4), il
considerevole intervallo temporale intercorrente, da un lato, tra il primo gruppo di reati in

dei tre episodi di evasione commesso il 31.12.2004 di cui alla sentenza sub n. 3) e,
dall’altro, tra i predetti episodi di evasione giudicati con la sentenza sub n. 3) e i reati, ad
essi cronologicamente più vicini, costituenti oggetto della sentenza n. 4) (commessi il
6.2.2009), unitamente alla considerazione della situazione di restrizione cui fu sottoposto
il CONTINI in quell’intervallo di tempo.
A fronte della valutazione operata dal Giudice di merito, che non si espone a
critiche in termini di inadeguatezza del discorso giustificativo, il ricorrente si è limitato a
dedurre censure per lo più afferenti al merito, quando non meramente assertive, quindi
insuscettibili di essere apprezzate in un giudizio di legittimità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

materia di stupefacenti (risalenti al 1997) e quello immediatamente successivo (il primo

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