Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47686 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47686 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO ENRICO N. IL 12/07/1958
avverso l’ordinanza n. 3/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
SALERNO, del 15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.7.2014, la Corte di Assise di Appello di Salerno, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava, conformemente all’orientamento espresso sul punto
dalla giurisprudenza di legittimità, l’opposizione proposta da BIANCO Enrico avverso il
provvedimento di diniego di applicazione dell’indulto con riferimento alla pena irrogata per il
reato di tentato omicidio, aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 L. n. 203/91, con

24.5.2008.
2. Ha proposto ricorso per cassazione BIANCO Enrico, per il tramite del difensore di
fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Assume il difensore che la pronuncia della Suprema Corte richiamata nel
provvedimento impugnato costituiva una decisione isolata che si discostava da un
consolidato indirizzo (Sez. U., n. 3/1980 e altre) fondantesi sull’autonomia del reato tentato
rispetto a quello consumato e sulla evidente ricomprensione dei soli reati consumati nella
previsione di esclusione dal beneficio di cui al D.P.R. n. 394/90.
Inoltre, la materia dell’esclusione di benefici si ispirava necessariamente ai principi di
tipicità e tassatività, con la conseguente riduzione di ogni spazio discrezionale
dell’interprete, il quale non poteva estendere le esclusioni a fattispecie delittuose non
espressamente contemplate.
Ed invero, la previsione di esclusione derivante dall’art. 1, comma 2, lett. d), L. n.
241/2006 si riferiva ai “reati” – non a “tutti i reati” – per i quali ricorreva la circostanza
aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203/91, senza nessun’altra precisazione, per cui il
riferimento era da intendersi ai soli reati consumati e non anche a quelli tentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Si inscrive in un consolidato solco ermeneutico della giurisprudenza di legittimità il
principio, fondato sull’autonomia oggettiva e strutturale del reato tentato, secondo il quale,
ove determinati effetti giuridici siano dalla legge ricollegati alla commissione di reati
specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori
precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente alle ipotesi consumate e
non già a quelle tentate (Sez. U, sent. n. 3 del 23/2/1980, Iovinella, Rv. 145074; e, tra le
sezioni semplici, per tutte, Sez. 2, sent. n. 7441 del 14/12/1998, PM in proc. Cocchia, Rv.
212258).
Di tale principio è stata fatta coerente applicazione in tema di amnistia e indulto,
statuendosi che le esclusioni oggettive previste per i reati elencati nei provvedimenti di
clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste
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sentenza resa dalla medesima Corte distrettuale salernitana in data 8.4.2008, irrevocabile il

siano indicate, con divieto di estensione delle esclusioni dei benefici al tentativo, che
costituisce una figura criminosa autonoma a sé stante (ex multis, Sez. 1, sent. n. 3493 del
21/9/1993, Valente, Rv. 195305).
Si è, così, ritenuto, ad esempio, che l’esclusione dell’applicabilità dell’indulto prevista
dall’art. 1, comma secondo, lett. b) L. 31 luglio 2006, n. 241, in relazione a determinate
ipotesi aggravate di delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti non si dovesse estendere alle corrispondenti ipotesi tentate (cfr. Sez.

principio anche ai reati indicati nell’art. 1, comma secondo, lett. a), L. n. 241 del 2006, cfr.
Sez. 1, sent. n. 8316 del 10/12/2009, Coletta, Rv. 246307, citata in modo affatto
inconferente dal difensore del ricorrente, poiché si esprime in senso contrario alla tesi da lui
sostenuta).
A diverse conclusioni si deve, viceversa, approdare quando il legislatore, nel far
discendere determinati effetti giuridici dalla commissione di fatti criminosi, utilizza le
locuzioni generiche di “reati” o “delitti”, non pervenendo alla individuazione degli stessi con
l’espressa indicazione delle norme incriminatrici.
In tali casi, le esclusioni di benefici o l’imposizione di divieti (v., ad es., per il divieto
di concessione di misure alternative alla detenzione stabilito dall’art. 4-bis, comma primo,
della legge 26 luglio 1975 n. 354: Sez. 1, sent. n. 23505 del 22/4/2004, Lo Baido, Rv.
228134; Sez. 2, sent. n. 28765 del 13/6/2001, P.M. in proc. Di Dio, Rv. 220330) si
estendono anche ai reati tentati.

3. Venendo al caso specifico sollevato dal ricorrente, condannato per tentato omicidio
aggravato dalla circostanza di cui all’art. 7 L. n. 203/91, già il mero dato testuale della
norma di cui all’art. 1, co. 2, lett. d), L. n. 241/2006 – come correttamente evidenziato
dalla Corte di merito – nel fare generico riferimento ai “reati” per i quali ricorre la
circostanza aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni, rivela l’intenzione
del legislatore di ricomprendervi tanto i reati consumati, quanto quelli tentati.
Lo stesso dato testuale, al contrario, nel medesimo articolo di legge esclude
l’applicabilità dell’indulto, alla lettera a), “per i delitti” previsti da specifiche norme del codice
penale e, alla successiva lettera b), “per i delitti” previsti da determinate leggi penali
speciali, delitti che, essendo tipizzati e specificamente individuati, vanno intesi
esclusivamente nella forma consumata (in tal senso la giurisprudenza prima citata).
E’, del resto, chiara la ratio sottesa alla citata disposizione, ovvero quella di evitare
che possano beneficiare del condono tutti i condannati che si sono avvalsi delle condizioni
previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di
stampo mafioso, apparendo illogico escludere i reati tentati dall’ambito dei reati aggravati
da tale circostanza, indice di particolare pericolosità sociale.

2

1, sent. n. 299 del 27/11/2009, P.M. in proc. Egitto, Rv. 246223; per l’estensione del

Nessuna violazione o erronea interpretazione di legge, dunque, inficia l’ordinanza
impugnata, né alcun vizio di motivazione.
In conclusione, ed in sintonia con il principio già più volte affermato da questa Corte,
la non applicabilità dell’indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per
reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio
1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 (agevolazione o metodo mafioso)
opera anche per i delitti tentati, non ostando a tale interpretazione alcuna ragione testuale,

Sez. 1, sent. n. 41755 del 16/9/2014, P.M. in proc. Mobilia, Rv. 260525; Sez. 1, sent. n.
35502 del 18/6/2014, P.M. in proc. Bisogni, Rv. 260286; Sez. 1, sent. n. 43037 del
16/10/2008, Oliveri, Rv. 241835; Sez. 1, sent. n. 43663 del 18/10/2007, Colletti, Rv.
238418).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presiden

né sistematica (Sez. 7, ord. n. 2907 del 2/10/2014, dep. 22/1/2015, D’Ateo, Rv. 261921;

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