Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47684 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47684 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOBILE COSIMO N. IL 02/03/1970
avverso l’ordinanza n. 442/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano, in composizione

monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata
nell’interesse di NOBILE Cosimo volta ad ottenere l’annullamento ex art. 670 c.p.p.
dell’ordine di esecuzione emesso il 19.12.2013 dal P.M. di Milano in relazione al
provvedimento di cumulo in pari data e, quindi, la rimessione in termini per impugnare la
sentenza, ricompresa nel predetto cumulo, emessa il 19.4.2013 dal Tribunale di Milano, che

5, D.P.R. n. 309/90.
Respingeva, inoltre, il Tribunale l’istanza di sospensione dell’esecuzione della
predetta sentenza, formulata in virtù della pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale n.
32/2014.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOBILE Cosimo,
per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere quale giudice del “fatto” processuale,
che l’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore in data 11.6.2014 e all’interessato
il 25.6.2014, mentre il ricorso è stato proposto in data 11.7.2014 (il 10.7.2014 non era
giorno festivo), ovvero oltre i quindici giorni previsti dalla legge (art. 585, comma 1, lett. a,
c.p.p.) per i provvedimenti in camera di consiglio.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma

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