Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47683 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47683 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENCA IVAN N. IL 01/05/1978
avverso l’ordinanza n. 6567/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 29/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava, con effetto
ex tunc,

la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. n. 309/90 cui TENCA

Ivan era stato ammesso dal medesimo Tribunale con ordinanza del 13.12.2011, osservando che, nel
corso dell’intero periodo di esecuzione del beneficio, l’affidato aveva commesso numerosi reati di spaccio
di cocaina (biennio 2012/2013) in relazione ai quali il G.I.P. del Tribunale di Como aveva emesso in data
17.6.2014 ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere.
In ragione della incidenza degli episodi delittuosi sin dall’inizio della prova, sintomatica della
evidente strumentalizzazione della misura alternativa, usata dall’affidato non per disintossicarsi, ma per

2. Avverso la suddetta ordinanza TENCA Ivan ha proposto personalmente ricorso per cassazione,
denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Il provvedimento non appariva adeguatamente motivato, nel senso che il Tribunale non aveva
spiegato perché la condotta del ricorrente avrebbe rivelato l’inesistenza di un’adesione al processo
rieducativo, seppure a seguito di due ricadute nel consumo di cocaina, avvenute in concomitanza della
commissione dei reati, ed il fallimento dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, contesta, nel merito, la valutazione degli elementi di
fatto acquisiti, così tendendo a provocare una nuova lettura degli elementi stessi, non consentita in sede
di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato le circostanze emergenti dagli atti,
rappresentative delle plurime violazioni poste in essere dal ricorrente in costanza di misura alternativa
(l’ordinanza cautelare del G.I.P. di Como contesta ben trenta episodi di spaccio di stupefacente,
commessi tra l’ottobre 2012 e il marzo 2013), desumendo in modo logico da siffatta congerie di reati il
palpabile fallimento della misura concessa.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00 (mille), ai sensi dell art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

continuare a spacciare, la decorrenza della revoca doveva intendersi fissata alla data del suo inizio.

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