Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47682 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47682 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI GIUSEPPE N. IL 05/04/1953
avverso l’ordinanza n. 439/2014 TRIBUNALE di LUCCA, del
05/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 5.8.2014, il Tribunale di Lucca, in composizione
monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da
MUSUMECI Giuseppe per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione “sulla pena
attualmente in esecuzione di anni 5 e mesi 8 e la posizione giuridica allegata”, osservando:
– che la continuazione era incompatibile logicamente con plurimi reati di cui all’art. 416
c.p.;

– che altri reati erano di diverse tipologie;
– che la condizione di tossicodipendente era solo allegata, ma non adeguatamente
documentata, oltre ad essere per lo più inerente al reato associativo.
Pertanto, piuttosto che un unitario progetto criminoso, il

curriculum criminale del

MUSUMECI esprimeva una generica inclinazione a delinquere sotto la spinta di bisogni o
necessità di ordine contingente.
2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il

prevenuto, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici e, comunque, manifestamente infondato.
2. E’, in primo luogo, del tutto generica l’istanza con la quale l’interessato ha promosso
l’incidente di esecuzione, inammissibilmente congegnata nel senso di chiedere l’applicazione
dell’istituto della continuazione “sulla pena in esecuzione” – in concreto riferibile alla sentenza
della Corte di Appello di Firenze 11.3.2014 (irrevocabile il 27.4.2014) con la quale il
MUSUMECI è stato condannato per tre rapine consumate e due rapine tentate commesse a
Viareggio tra il maggio e l’agosto 2012 – e “la posizione giuridica”.
Dunque, già in prima battuta, il ricorrente non ha assolto l’onere di allegazione a lui
incombente in executivis a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale
favorevole, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si
basa (fra molte, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).
In sede di ricorso, appare manifestamente infondata la censura con cui si contesta
l’omesso esame della memoria difensiva depositata il 4.8.2014, atteso che essa fa riferimento
a reati oggetto di tre sentenze, riportate nel certificato del casellario giudiziale ai nn. 3), 4) e
7), fra i quali, come si evince dallo stesso documento, in sede di esecuzione, è stata già da
tempo riconosciuta la continuazione, fra l’altro estesa anche ai reati di cui alle sentenze
indicate sub nn. 1) e 10) (provvedimento della Corte di Appello di Firenze in data 23.11.2006).
Nel resto, il provvedimento reiettivo impugnato non si espone a critiche in termini di
inadeguatezza del discorso giustificativo, avendo correttamente valorizzato l’eterogeneità di
1

– che molti degli episodi in discussione erano separati da notevoli intervalli di tempo;

molti dei reati in contestazione e il significativo intervallo temporale che li ha separati, non
trascurando di valutare l’ininfluenza dello stato di tossicodipendenza dedotto (in quanto
strettamente circoscritta al periodo di operatività del concomitante reato associativo oggetto di
condanna), con argomentare congruo al quale il ricorrente ha opposto censure generiche e
meramente assertive, prive di specifici rilievi concernenti i passaggi argomentativi
dell’ordinanza.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne

delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.
616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presid te

la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa

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