Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47681 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47681 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NADDEO CARMELO N. IL 05/07/1963
avverso l’ordinanza n. 298/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 15.7.2014, la Corte di Appello di Bologna, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NADDEO Carmelo al fine di ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione fra un reato di truffa e un reato di ricettazione,
commessi, rispettivamente, 1’8.10.2003 e il 27.11.2003, e giudicati con sentenze emesse dalla

Emilia il 13.1.2009 (irrevocabile il 20.6.2009).
Osservava il giudice dell’esecuzione che, nel caso di specie, ci si trovava in presenza di
reati che, pur essendo stati commessi a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, erano stati
integrati con condotte totalmente diverse ed autonome, riguardando, l’uno, una truffa
perpetrata non consegnando alla persona offesa il bene ad essa venduto nonostante la già
avvenuta corresponsione del prezzo e, l’altro, la ricettazione di un assegno di provenienza
illecita.
Doveva, pertanto, escludersi, in assenza di ulteriori elementi unificanti, che il NADDEO,
al momento della commissione del primo illecito, avesse ideato e programmato con precisione
anche il secondo.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il
NADDEO, assumendo essere palese, nel suo caso, la sussistenza di un unico disegno criminoso,
mentre la motivazione del provvedimento impugnato peccava di genericità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici.
2. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente ha rilevato la mancanza dei presupposti
per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal
primo dei delitti giudicati (la truffa commessa 1’8.10.2003), tenuto conto della totale diversità e
della indipendenza delle due condotte illecite in discussione.
A fronte della valutazione operata dalla Corte territoriale, che non si espone a critiche in
termini di inadeguatezza del discorso giustificativo e non supera il limite della plausibile
opinabilità di apprezzamento non censurabile nella presente sede (Sez. 4, n. 4842 del
2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229361), il ricorrente si è limitato a contrapporre
rilievi generici ed assertivi, riassumibili nella insistita rivendicazione della sussistenza, nel “suo
caso”, di un medesimo disegno criminoso.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
1

Corte di Appello di Bologna il 15.3.2011 (irrevocabile il 16.7.2013) e dal Tribunale di Reggio

delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

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