Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47680 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47680 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTINGELLI NICOLA N. IL 01/03/1986
avverso l’ordinanza n. 100/2014 TRIBUNALE di TRANI, del
07/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Con ordinanza resa in data 7.7.2014, il Tribunale di Trani, in composizione
monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata
da MONTINGELLI Nicola per ottenere l’applicazione della disciplina di continuazione fra i reati di
furto aggravato oggetto di due sentenze di “patteggiamento” emesse ex art. 444 c.p.p. dal
Osservava il giudice dell’esecuzione che, in contrasto con quanto disposto dall’art. 188
disp. att. c.p.p., nel caso di specie nell’istanza mancava la quantificazione della pena da
applicare in sede esecutiva, sicché il P.M., in assenza di una proposta di accordo, non aveva
espresso alcun consenso.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso il MONTINGELLI,
articolando una sua proposta di pena nella misura di otto mesi di reclusione, da cui decurtare
un presofferto di dodici giorni.
3. Il ricorso è del tutto aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad articolare una sua
proposta di pena, senza minimamente misurarsi con le ragioni che avevano indotto il giudice
dell’esecuzione a dichiarare inammissibile la sua precedente istanza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
medesimo Tribunale, rispettivamente, in data 30.4.2007 e in data 27.7.2007.