Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4768 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4768 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CAPORIACCO ALBERTO N. IL 25/08/1959
avverso l’ordinanza n. 178/2013 TRIBUNALE di TRIESTE, del
27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sontite_le conclusioni del PG Dott. AuA129_L0

cP.,t • LL: 9./to,n_e_
1VCC)0102/

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con decreto del 27.6.2013 il Tribunale di Trieste, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione
proposto da Caporiacco Alberto mediante istanza depositata il 18.6.2013,
con la quale chiedeva di dichiarare non eseguibile, perché non passata
in giudicato, la sentenza di condanna 19.5.2008 del Tribunale di Trieste,
resa esecutiva con ordinanza della Corte di appello di Trieste n.430 del

tardivamente .
Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso
per cassazione deducendo: 1) illogicità della motivazione con cui il
Tribunale, da una parte, ha dichiarato inammissibile il proposto incidente
di esecuzione in quanto “mera riproposizione di una richiesta già rigettata
basata sui medesimi elementi”, e, dall’altra, ha rigettato l’istanza di
sospensione dell’ordine di esecuzione; 2) violazione del contraddittorio
cartolare per omessa comunicazione all’interessato del parere formulato
dal pubblico ministero ai sensi dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen. .
Con memoria di replica assume che le motivazioni contenute nella
ordinanza impugnata ed il parere espresso dal Procuratore generale (che
ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso) sono smentite dalla
sentenza della Corte di cassazione n.1792 del 21.11.2013, allegata in
copia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è inammissibile sussistendo la preclusione del
“giudicato esecutivo”.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rilevato che la
Corte di cassazione con sentenza n.40517 del 20.10.2011 ha rigettato il
ricorso proposto contro l’ordinanza 16.2.2011 con cui la Corte di appello
di Trieste aveva già respinto le richieste di Caporiacco di effettuare la
rinnovazione della notificazione dell’ordinanza 23.4.2009 di declaratoria
di inammissibilità dell’appello, nonché di restituire l’interessato nel
termine per proporre appello.
La Corte di cassazione con la sentenza n.1792 del 21.11.2013,
prodotta dal ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso di
Caporiacco Alberto contro l’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione
i

23.4.2009 che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto

emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 23.4.2009, censurata
dal ricorrente con denuncia di vizi vari, tra i quali il difetto di irrevocabilità
dell’ordinanza notificata al solo difensore e non anche all’imputato, e la
violazione della regola del contraddittorio per omessa comunicazione
all’interessato del parere, non necessario, che la Corte di appello aveva
ritenuto di acquisire dalla parte pubblica.
La definitività dei provvedimenti già esaminati dalla Corte di

dichiarativa della inammissibilità dell’ulteriore incidente di esecuzione
proposto da Caporiacco, che ha nuovamente richiesto di dichiarare non
esecutiva la sentenza di condanna 19.5.2008 del Tribunale di Trieste,
mediante riproposizione delle eccezioni di non irrevocabilità e di nullità
della ordinanza 23.4.2009 della Corte di appello già esaminate e respinte
nei precedenti procedimenti di cognizione e di esecuzione.
In proposito deve trovare applicazione il principio che la regola del ne
bis in idem

prevista dall’art.649 cod.proc.pen., estensibile ai sensi

dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen. anche al procedimento esecutivo,
comporta il divieto di proporre un nuovo incidente di esecuzione basato
sui medesimi presupposti di fatto e di diritto già esaminati in un
precedente provvedimento divenuto irrevocabile ( conformi Sez. 1, n.
23817 del 11/03/2009, Cat Berro, Rv. 243810; Sez. 1, n. 5099 del
22/09/1999 , Papurello, Rv. 214695).
2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha stabilito il principio che qualora il procedimento di
delibazione de plano non preveda la previa interlocuzione del procuratore
generale, e tuttavia sia stato irritualmente acquisito il parere della parte
pubblica, sussiste l’obbligo di espressa comunicazione alla parte
richiedente della presenza agli atti , imprevista e imprevedibile, della
requisitoria del pubblico ministero. In tal senso si è affermato che, nel
giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero irritualmente
acquisito ai fini della valutazione sull’ammissibilità della richiesta ai sensi
dell’art.634 cod.proc.pen., ed avente un contenuto argomentativo, deve
essere comunicato alla parte richiedente. (Sez. U, n. 15189 del
19/01/2012, Dander, Rv. 252020); analogamente, nel giudizio di appello,
il parere del pubblico ministero, irritualmente acquisito ai fini della

2

cassazione comporta la legittimità della impugnata ordinanza,

valutazione sull’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art.591
comma 2 cod.proc.pen., deve essere comunicato alla parte richiedente,
nel rispetto della regola del contraddittorio. (Sez. 3, n. 18778 del
14/03/2012, Di Prospero, Rv. 252640).
Il medesimo principio, all’evidenza, non è applicabile all’ipotesi
prevista dall’art.666 comma 2 cod.proc.pen., in cui l’acquisizione del
parere del pubblico ministero non costituisce una procedura irrituale

adempimento doveroso prescritto dalla stessa norma processuale, la cui
legittimità è stata peraltro sancita dalla Corte cost. con ordinanza n.267
del 1995, che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di
illegittimità costituzionale dell’art.666 comma 2 cod.proc.pen. prospettata
sotto il profilo della ingiustificata diversificazione del trattamento
accordato alla parte privata rispetto alla parte pubblica.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro
P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso_

ondanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8.1.2014.

imprevedibilmente adottata dal giudice dell’esecuzione, ma un

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