Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4768 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4768 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANDRU ALIN FLORIN N. IL 26/04/1983
avverso l’ordinanza n. 43/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

84 Sandru Alin

Motivi della cicisic)ne
1. La Corte d’appello di Firenze ha respinto la domanda di equa riparazione per la
detenzione subita dal richiedente in epigrafe.
2. Ricorre per cassazione personalmente il Sandru deducendo la manifesta illogicità del
provvedimento.
2 . 1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una
l’inammissibilità del ricorso.

memoria chiedendo dichiararsi

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro Ivige-a favore della cassa delle ammende.
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Spese compensate tra le parti.
Roma 6 novembre 2014

3. Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto personalmente dalla parte.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare condivisibilmente in numerose occasioni, è
inammissibile, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione proposto
con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell’albo speciale
della Corte di cassazione a norma dell’articolo 613 c.p.p., giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella prevista dall’articolo 571, comma 1, c.p.p. che riconosce al solo
imputato la facoltà di proporre personalmente l’impugnazione (Cass. S.U. 27 giugno 2001,
Petrantoni).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
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euro MEV a titoli sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
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Attesa la natura processuale dell’inammissibilità, appare equo compensare le spese tra
le parti.

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