Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47679 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47679 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI MARCO N. IL 05/09/1980
avverso l’ordinanza n. 2417/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.5.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo
proposto da RICCI Marco – sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis O.P. in quanto
condannato, fra l’altro, per associazione per delinquere di stampo camorristico e omicidio – avverso il
provvedimento di sottoposizione al visto di censura della corrispondenza dell’11.3.2014 con il quale il
Magistrato di Sorveglianza di Cuneo aveva negato, ai sensi dell’art. 18-ter, comma 1, 0.P., l’inoltro di una

Osservava il Collegio che il provvedimento reclamato era stato emesso nella ricorrenza di tutti i
presupposti di legge (esigenza di prevenzione di reati, ragioni di sicurezza e di ordine dell’Istituto
detentivo), in quanto le ambigue espressioni usate dal mittente (in particolare, il riferimento a “due bravi
ragazzi” che erano venuti ad abitare nel palazzo e alle attività da costoro compiute, come la sistemazione
dello stabile e l’eliminazione di fili inutili) erano suscettibili di essere interpretate in senso diverso dal
significato letterale e, quindi, di celare messaggi in codice.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il RICCI,
lamentando che il Tribunale avesse conferito un significato criptico ad espressioni con le quali suo padre
voleva semplicemente informarlo dell’avvenuta effettuazione di lavori di sistemazione del condominio in
cui egli abitava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, più che individuare singoli aspetti del

provvedimento impugnato da sottoporre a censura, contesta integralmente, nel merito, gli elementi di
fatto acquisiti, così tendendo a provocare una nuova valutazione degli elementi stessi, non consentita in
sede di legittimità.
2. Il provvedimento impugnato ha, peraltro, illustrato, con adeguato impianto motivazionale, le
ragioni poste a base del disposto visto di controllo sulla corrispondenza e della negazione dell’inoltro della
missiva spedita al ricorrente dal padre, senza incorrere in vizi censurabili nella presente sede.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escluderne la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

D-FP-(57S 1T
IN CANCELLERIA

missiva speditagli da RICCI Enrico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA