Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47678 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47678 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PENNISI SALVATORE N. IL 13/09/1972
avverso l’ordinanza n. 4124/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 1.7.2014, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta neo confronti di
PENNISI Salvatore con provvedimento adottato il 10.10.2013 dal medesimo Tribunale.
Avverso tale ordinanza il prevenuto dichiarava di voler proporre ricorso per
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b) e 581, lett. c), c.p.p..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in
favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 500,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento) in favore della
Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
cassazione, ma non provvedeva al deposito dei motivi.