Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47677 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 47677 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAMIQ YOUSSEF N. IL 29/09/1989
avverso l’ordinanza n. 1926/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza resa in data 15.5.2014, il Tribunale di Milano, in composizione

monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da NAMIQ
Youssef per ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione con riguardo ai reati
oggetto di tre sentenze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Milano in data 12.12.2007
(irrevocabile il 14.3.2008, per danneggiamento aggravato), dal Tribunale di Vigevano in data
22.1.2010 (irrevocabile il 9.4.2010, per cessione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale

detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale).
Il provvedimento reiettivo si fondava sul presupposto che non era dimostrabile l’unitario
progetto criminoso, tenuto conto della rilevante distanza temporale intercorrente non solo tra il
primo e l’ultimo dei reati in questione (circa tre anni e mezzo), ma anche tra ciascuno di essi e
il successivo (un anno e dieci mesi fra il primo e il secondo, un anno e sette mesi tra il secondo
e il terzo), sicché la protrazione nel tempo dei fatti illeciti doveva considerarsi piuttosto
espressione di una sistematica scelta di vita improntata al delitto.
2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il

prevenuto, asserendo che le tre sentenze valutate concernevano reati della stessa indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è basato su un unico motivo aspecifico, oltre che manifestamente

infondato.
2.

Il giudice dell’esecuzione ha esaminato le tre sentenze in discussione e

correttamente ha rilevato la mancanza dei presupposti per poter desumere la sussistenza di
un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal primo dei delitti commessi
(danneggiamento aggravato, accertato il 10.12.2007), tenuto conto del lungo arco di tempo
decorso prima della commissione dell’ultimo reato (16.5.2011) e del considerevole intervallo
temporale che ha separato ciascuno dei reati dal successivo (vedi sopra).
A fronte della valutazione operata dal Giudice di merito, che non si espone a critiche in
termini di inadeguatezza del discorso giustificativo, il ricorrente si è limitato a dedurre in modo
apodittico un unico argomento, quello della pretesa identità dell’indole dei reati oggetto di
considerazione, trascurando di misurarsi con il fattore temporale, ragionevolmente valorizzato
come dirimente dal Tribunale, e di chiarire in che modo avrebbero potuto ritenersi della stessa
indole reati palesemente eterogenei come il commercio di stupefacenti, la resistenza a pubblico
ufficiale, le lesioni personali ed il danneggiamento aggravato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa

1

e lesioni personali) e dal Tribunale di Milano in data 26.5.2011 (irrevocabile 1’11.1.2013, per

delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art.
616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA