Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47674 del 19/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47674 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
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sul ricorso proposto da:
RUSSO MICHELE N. IL 24/05/1981
avverso l’ordinanza n. 35400/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Data Udienza: 19/05/2015
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
RUSSO Michele, sottoposto al regime di cui
art. 41-bis 0.P., propone
personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di
Sorveglianza di Milano ha disposto l’archiviazione degli atti per infondatezza della doglianza
formulata dal detenuto in ordine al mancato acquisto, da parte della Direzione del carcere, di
latte di soia per patologia sanitaria, come da prescrizione medica del sanitario di reparto.
Il ricorso va qualificato reclamo e trasmesso per competenza al Tribunale di
Sorveglianza di Milano.
Rileva, invero, questa Corte come, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza
concernente istanza dei detenuti afferente alle condizioni di salute è proponibile il reclamo al
Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il quale, ove proposto, non è,
tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di cui all’art. 568, comma
quinto, cod. proc. pen., va trasmesso al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione come
reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis, comma quarto, introdotto dall’art. 3, comma primo, lett. b),
del D.L. n. 146 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 10 del 2014 (Sez. 1, Ordinanza n.
16375 del 20/3/2015, Tirendi e altri, Rv. 263462).
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, Ordinamento
Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015
Il Consigliere estensore
Il Presiden
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