Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47672 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47672 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO ANTONINO N. IL 04/07/1986
avverso l’ordinanza n. 28/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
03/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 3.5.2014, il G.I.P. del Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da AIELLO Antonino al fine di ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati in materia di stupefacenti (art. 73
D.P.R. n. 309/90) oggetto delle sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di Appello di
Catania il 31.1.2012 (irrevocabile 1’8.5.2013) e dal Tribunale della stessa sede in data

Ad avviso del giudice dell’esecuzione, ostavano decisamente alla configurabilità
dell’unico disegno criminoso il significativo intervallo temporale che separava i due reati (poco
più di un anno) e la circostanza che, in detto intervallo, l’AIELLO fosse stato sottoposto a
misura cautelare in relazione al primo episodio delittuoso.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione
l’AIELLO, deducendo mancanza o illogicità della motivazione.
Si contesta nell’impugnazione che il giudice dell’esecuzione abbia escluso la
continuazione in base a un dato meramente processuale quale la sottoposizione a misura
cautelare nel periodo intercorrente tra i due reati in discussione e che non abbia tenuto conto
del documentato stato di tossicodipendenza del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce, in tema di reato
continuato, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal
condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l’identità
del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali
ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei
reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che
unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/6/2013, Taraore, Rv. 256119).
3. Va, inoltre, ricordato che la previsione normativa del parametro di valutazione dello
stato di tossicodipendenza ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato,
contenuta nell’art. 671, comma primo, c.p.p., non stabilisce una presunzione “iuris tantum”
circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono
all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 1, n. 49653 del
3/10/2014, Letizia, Rv. 261271), ma individua un indice rivelatore che deve formare oggetto
di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato
altrimenti prospettato dal condannato (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv. 259192).
1

15.1.2013 (irrevocabile il 10.2.2013).

4. Ciò posto sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione abbia
correttamente rilevato la mancanza dei presupposti per poter desumere la sussistenza di
un’unica ideazione definita nei suoi particolari sin dal primo dei delitti in materia di
stupefacenti, tenuto conto sia del considerevole arco di tempo decorso prima della commissione
del secondo delitto della stessa indole (poco più di un anno), che della sottoposizione del
condannato, in tale periodo, al regime di custodia cautelare.
A fronte della valutazione operata dal Tribunale, che non si espone a critiche in termini

assertivamente il tenore, senza, tuttavia, confrontarsi con i passaggi argomentativi del
provvedimento impugnato e, in particolare, con quello, principale, valorizzante, in senso
negativo, la compatibilità di un parametro temporale dilatato rispetto ad una matrice delittuosa
unitaria, con la conseguente, implicita, ininfluenza, sulla stessa, anche della condizione di
tossicodipendente.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa
delle ammende di somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616
c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di inadeguatezza del discorso giustificativo, il ricorrente si è limitato a contestarne

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