Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 47671 del 19/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 47671 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATANE’ ALESSANDRO N. IL 18/08/1990
avverso l’ordinanza n. 395/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Catania, in funzione
di giudice dell’esecuzione, in accoglimento di una richiesta formulata dal Pubblico Ministero
della sede, revocava ex art. 168, comma terzo, cod. pen., il beneficio della sospensione
condizionale della pena (di cinque mesi e dieci giorni di reclusione) concesso a PATANE’
Alessandro con la sentenza emessa in data 28.2.2012 (irrevocabile il 23.4.2012) dal Giudice
monocratico della sezione distaccata di Giarre ex art. 444 c.p.p..

alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa con sentenza della
Corte di Appello di Catania in data 13.12.2012 (irrevocabile il 23.10.2013), sicché il
beneficio concesso con la prima decisione doveva essere revocato, a norma dell’art. 163,
comma 3, c.p., in quanto violativo dell’art. 164, comma 4, c.p..
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PATANE’, per il
tramite del suo difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in riferimento agli artt. 168, comma 1 n. 2) e comma 3, e 164, comma 4, c.p..
Assume il difensore che la sospensione condizionale della pena doveva essere
revocata, nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, c.p., in quanto il
predetto aveva riportato altra sentenza di condanna per delitto di rapina aggravata
anteriormente commesso (il 12.1.2012) a pena che, cumulata con quella irrogata con la
prima condanna del Giudice monocratico di Giarre (per fatto di evasione commesso il
26.2.2012), superava i limiti di cui all’art. 163 c.p. (due anni, un mese e dieci giorni di
reclusione).
Nella parte finale del ricorso si chiede, inoltre, l’annullamento del provvedimento
cL
impugnato iiirpetue4Ito, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con sentenza n. 17781 del 23.5.2006, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. costituisce
titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena nel solo caso previsto
dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. e non in casi come quello in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Vi è, in primo luogo, un profilo di evidente “perplessità” del ricorso, in quanto,
nelle prime tre pagine, viene sviluppato un unico motivo, riportato in grassetto a pag. 1 e
sopra sintetizzato, con il quale non si contesta la disposta revoca della sospensione, ma
soltanto la giustificazione normativa del provvedimento, mentre, nell’ultima pagina, senza
essere preceduto da alcuna definizione, tanto meno in grassetto, si sviluppa un secondo
motivo, con il quale si contesta che la sentenza di applicazione della pena (nella specie,
quella emessa dal Giudice monocratico di Giarre) possa costituire titolo idoneo per la revoca
del beneficio in casi diversi da quello previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p..

Osservava il G.I.P. etneo che, successivamente, il PATANE’ aveva riportato condanna

Va subito chiarito che quest’ultima affermazione è manifestamente infondata in
diritto, atteso che questa Corte a Sezioni Unite, con una decisione precedente quella
menzionata dal ricorrente ha affermato che “il beneficio della sospensione condizionale della
/
pena, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a
successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla
quale derivi l’applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i
limiti fissati dall’art. 163 cod. pen., ma – nelle medesime condizioni – va addirittura
revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione “ex” art. 164, comma 2 n.

codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo
esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza
di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini” (Sez. U, n. 31
del 22/11/2000, dep. 3/5/2001, Sormani, Rv. 218526).
Ciò posto, la perplessità del ricorso e la manifesta infondatezza della descritta
censura già integrano profili di inammissibilità dell’impugnazione.
Ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla carenza di interesse, meramente
teorico sul piano giuridico-formale (quindi, non concreto e attuale), alla trattazione del
motivo dedotto in via principale, con il quale non si contesta la decisione del giudice, ma
esclusivamente la sua base normativa.
Sul punto, va, infatti, rilevato che il giudice dell’esecuzione è pervenuto a una
decisione finale esatta, ancorché errata sia stata la giustificazione normativa addetta a
sostegno.
Ed invero, la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa
dal Giudice monocratico di Giarre avrebbe dovuto essere correttamente emessa ai sensi
dell’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. e non ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, in
quanto – come precisato nella superiore esposizione in fatto – il caso di specie presenta la
situazione in cui l’imputato ha riportato un’altra condanna per un delitto anteriormente
commesso (la rapina aggravata del 12.1.2012) a pena che, cumulata a quella
precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. (due anni, un mese e

1, sia la revoca per condanna sopravvenuta “ex” art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso

dieci giorni di reclusione).
La motivazione dell’ordinanza va, pertanto, in tal senso corretta, ai sensi dell’art. 619
c.p.p., come meglio specificato in dispositivo.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esonero dal versamento di una somma
in favore della Cassa delle ammende, in quanto l’erroneo riferimento normativo emergente
dal provvedimento impugnato consente di escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.

P.Q.M.

2.

Previa rettificazione della motivazione nel senso che il beneficio della sospensione
condizionale della pena è revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2), c.p., dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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