Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4767 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4767 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTANI PAOLO N. IL 31/03/1965
avverso la sentenza n. 4736/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

83 Bertani Paolo

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, B e 116.13 del Codice della strada
è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

viene respinta attesa la particolare gravità del fatto commesso da soggetto cui era stata
revocata la patente.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
La questione afferente all’opinata continuazione non era stata dedotta in appello.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q MI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 6 novembre 2014

giuridici: quanto all’unica questione dedotta afferente al trattamento sanzionatorio, la doglianza

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